INDICE
GENERALE
-
TUTELA DEL TITOLO E DELL'ESERCIZIO PROFESSIONALI
DEGLI
INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI
Legge
24 giugno 1923, n. 1395
-
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LE PROFESSIONI
DI
INGEGNERI E DI ARCHITETTO
R.
D. 23 ottobre 1925, n. 2537
-
NORME SUI CONSIGLI DEGLI ORDINI E COLLEGI E SUI CONSIGLI NAZIONALI
D.L.Lt.
23 novembre 1944, n. 382
-
REGOLAMENTI DI PROCEDURA PER LA TRATTAZIONE
DEI
RICORSI DINANZI AL CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI
ARCHITETTI
--------------------------------------------------------------------------------
Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri
e degli architetti
Legge
24 giugno 1923, n. 1395
Art.
1
Il
titolo di ingegnere (1) e quello di architetto (2) spettano esclusivamente
a coloro che hanno conseguito i relativi diplomi dagli istituti
di istruzione superiore autorizzati per legge a conferirli, salva
la disposizione dell'art. 12 (art. 60, 61 reg. prof.) (3) - (4).
__________
(1)
Il R.D. 30 settembre 1938, n. 1652, prevede le seguenti lauree in
ingegneria: a) in ingegneria civile (sotto sezioni: edile, idraulica,
trasporti); b) in ingegneria industriale (sotto sezioni: meccanica,
elettrotecnica, chimica, aeronautica); c) in ingegneria navale e
meccanica; d) in ingegneria chimica; e) in ingegneria aeronautica;
f) in ingegneria mineraria.
(2)
Decreto precedente: Laurea in architettura.
(3)
I titoli accademici conseguiti all'estero non hanno valore legale
in Italia, salvo il caso di legge speciale: circa il loro riconosci-mento,
vedere gli articoli 147, 170, 171, 172, 332 del T.U. delle leggi
sull'istruzione superiore approvato con R.D. 31 agosto 1933, n.
1592.
Con
legge speciale, e cioè con il R.D.L. 28 febbraio 1929, n.
331, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1929,
n. 1143, venivano stabilite le norme per il riconoscimento dei diplomi
di ingegnere conseguiti all'estero anteriormente all'entrata in
vigore della legge professionale 24 giugno 1923, n. 1395.
Sulle
relative domande, da presentarsi entro il termine perentorio di
un anno dalla pubblicazione del decreto, doveva pronunciarsi un'apposita
Commissione costituita presso il Ministero della P.I..
Le
decisioni della Commissione favorevole costituivano titolo per la
iscrizione nell'albo ed attribuivano il diritto all'uso della qualifica
di ingegnere.
Il
suddetto termine veniva poi prorogato, di sei mesi, col R.D.L. 1
maggio 1930, n. 565, e di sei mesi, col R.D. 16 giugno 1938, n.
1242, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 165.
(4)
A norma dell'art. 330 del su citato R.D. 3 agosto 1933 n. 1592 compete
la qualifica di "dottore in ingegneria" a coloro che,
anteriormente all'entrata in vigore dell'Ordinamento stabilito dal
R.D. 30 settembre 1923, n. 2102, hanno conseguito il diploma di
ingegnere; e la qualifica di "dottore in architettura"
a coloro che, anteriormente all'entrata in vigore dell'Ordinamento
stesso, hanno conseguito presso la Regia scuola di architettura
in Roma il diploma di architetto.
Art.
2
Sono
istituiti l'Ordine degli ingegneri e l'Ordine degli architetti in
ogni provincia, e ciascun ordine ha il proprio albo degli iscritti
(art. 1 e 2 reg. prof.) (1)
Per
ciascun iscritto nell'albo sarà indicato il titolo in base
al quale è fatta l'iscrizione.
__________
(1)
Il testo originario del comma è il seguente: " E' istituito
l'Ordine degli ingegneri e degli architetti iscritti nell'albo di
ogni provincia ".
Si
prevedeva cioè l'Ordine unico degli ingegneri e degli architetti
in ogni provincia; invece la disposizione è stata ora modificata,
distinguendosi l'Ordine degli ingegneri da quello degli architetti,
dall'art. 1 R.D. 27 ottobre 1927, n. 2145, il quale ha così
stabilito:
" L'albo degli ingegneri è separato da quello degli
architetti ". Circa gli effetti della separazione, v. nota
all'art. 54 del regolamento professionale.
Art.
3
Sono
iscritti nell'albo coloro ai quali spetta il titolo di cui all'art.
1, che godono dei diritti civili e non sono incorsi in alcuna delle
condanne di cui all'art. 28 della Legge 8 giugno 1874, n. 1938 (art.
7 reg. prof.) (1). Potranno essere iscritti nell'albo ( 2 ) anche
gli ufficiali generali e superiori dell'arma del genio che siano
abilitati all'esercizio della professione a senso del R.D. n. 485
data 6 settembre 1902 ( 3 ) - ( 4 ) - ( 5 ) .
__________
(1)
Il detto art. 28 prevede la condanna ad una pena maggiore del carcere,
e cioè ad una pena superiore ai tre anni di reclusione, od
a quella dell'interdizione dall'esercizio della professione.
(2)
Nell'albo degli ingegneri civili.
(3)
Possono anche essere abilitati all'esercizio della professione di
ingegnere, senza obbligo di sostenere l'esame di Stato, qualora
dimostrino di possedere tutti i requisiti richiesti, ai sensi degli
artt. 180 e segg. del T.U. delle leggi sull'istruzione superiore
di cui al R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, che riproducono le disposizioni
particolari del R.D. 20 ottobre 1932, n. 1960, gli ufficiali generali
e gli ufficiali superiori dell'artiglieria e del genio militare,
del genio navale e delle armi navali; del genio aeronautico e dell'arma
aeronautica; gli ufficiali ammiragli e gli ufficiali superiori di
vascello.
(4)
La legge 25 giugno 1940, n. 1066, prevede l'iscrizione negli albi
dei cittadini italiani residenti all'estero alla data del 1°
gennaio 1939, che siano stati obbligati a rimpatriare a causa di
contingenze politiche straordinarie o che rimpatrieranno per le
stesse cause o che saranno richiamati in Italia attraverso la Commissione
rimpatri posteriormente alla emanazione della legge stessa ed abbiano
esercitato all'estero un'attività professionale. Tale legge
deve ritenersi tuttora in vigore, anche se non appare ora più
probabile che si verifichino le condizioni di fatto per la sua ulteriore
applicazione.
(5)
La legge 4 marzo 1952, n. 137, art. 28, prevede l'iscrizione dei
profughi negli albi professionali: detto art. 28 dispone: "
I profughi che intendano riprendere, in qualsiasi Comune dove volessero
a tal fine fissare la loro residenza, la stessa attività
artigiana, commerciale, industriale o professionale già esplicata
nei territori di provenienza, hanno diritto ad ottenere, da parte
dell'Autorità competente la concessione dell'autorizzazione
della licenza di esercizio o della iscrizione negli albi professionali,
anche in deroga alle vigenti disposizioni ".
Art.
4
Le
perizie e gli altri incarichi relativi all'oggetto della professione
d'ingegnere e di architetto sono dall'autorità giudiziaria
conferiti agli iscritti nell'albo.
Le pubbliche amministrazioni, quando debbano valersi dell'opera
di ingegneri o architetti esercenti la professione libera, affideranno
gli incarichi agli iscritti nell'albo. (1)
__________
(1)
L'art. 56 del regolamento 23 ottobre 1925, n. 2537, prevede il conferimento
di incarichi ai non iscritti nell'albo.
Art.
5
Le
funzioni relative alla custodia dell'albo e quelle disciplinari
per le professioni di ingegnere, di architetto . sono devolute per
ciascuna professione ad un Consiglio dell'Ordine , a termini dell'art.
1 del R.D.L. 24 gennaio 1924, n. 103 .. (1).
Gli
iscritti nell'albo eleggono il proprio Consiglio dell'Ordine (art.
29 e seg. e 37 reg. prof.), che esercita le seguenti attribuzioni
(2):
1)
procede alla formazione (art. 2 e seg. reg. prof.) e alla revisione
(art. 22 reg. prof.) e pubblicazione dell'albo, dandone comunicazione
all'autorità giudiziaria e alle pubbliche amministrazioni
(art. 23 reg. prof.);
2)
provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'ordine e propone
aII'approvazione dell'assemblea il conto consuntivo ed il bilancio
preventivo; può entro i limiti strettamene necessari a coprire
le spese dell'ordine, stabilire una tassa annuale, una tassa per
l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'albo,
nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri
per la liquidazione degli onorari. Ferma rimanendo l'efficacia delle
norme che impongono contributi a favore di enti previdenziali di
categoria, nessun pagamento, oltre quelli sopra previsti e quello
del contributo per le spese di funzionamento del Consiglio Nazionale,
può essere imposto o riscosso per l'esercizio della professione
a carico degli iscritti nell'albo (art.18,37 e 50 reg. prof.) (3);
3)
dà, a richiesta, parere sulle controversie professionali
e sulla liquidazione di onorari e spese;
4)
vigila alla tutela dell'esercizio professionale e alla conservazione
del decoro dell'Ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui
agli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione
con le sanzioni e nelle forme di cui agli articoli 26, 27, 28 e
30 della legge 8 giugno 1874, n. 1938, in quanto siano applicabili
(4).
__________
(1)
Così stabilito dall'art. 1, parte prima, del D.L.L. 23 novembre
1944, n. 382, riportato a pag. 27.
Con
tale disposizione, si è ritornati, dopo la soppressione dei
sindacati professionali fascisti, al Consiglio dell'Ordine, il quale,
previsto originariamente dallo stesso articolo 5, era stato successivamente
sostituito da altri organi
(2)
Per le attribuzioni, vv. anche art. 37 del regolamento professionale.
(3)
Così modificato dall'art. 7 D.L.Lt. 23 novembre 1944, n.
382.
Il
testo originario del n. 2 è il seguente: "stabilisce
il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese
di funzionamento dell'Ordine; amministra i proventi e provvede alle
spese compilando il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale".
(4)
Gli articoli indicati della legge 1874 debbono in argomento ora
intendersi sostituiti dagli artt. 43 e 47 del regolamento professionale
sui giudizi disciplinari.
Art.
6
Contro
le decisioni dei Consigli degli Ordini, così degli ingegneri,
come degli architetti, è dato ricorso ai Consigli Nazionali
(1) di cui all'art.14 del regolamento approvato con R.D. 23 ottobre
1925, n. 2537, giusta le norme in esso stabilite. (2)
__________
(1)Così
stabilito dall'art. 4 del R.D. 27 ottobre 1927, n. 2145, il quale
però prevedeva le Giunte in luogo dei Consigli degli Ordini
e la Commissione centrale presso il Ministero dei Lavori Pubblici
in luogo dei Consigli Nazionali.
Già
l'art. 3 del R.D.L. 3 agosto 1930, n. 1296, aveva ammesso il ricorso
alla Commissione centrale contro i provvedimenti delle Giunte nei
casi di domande di iscrizione nell'albo degli Ingegneri e in quello
degli Architetti da parte di coloro che avevano il diploma di ingegnere
- architetto di cui è menzione nell'art. 54, comma 2°,
del regolamento professionale. Con le leggi successive, D.L.Lt.
23 novembre 1944, n. 382, e D.L.Pr. 21 giugno 1946, n. 6, le Giunte
sono state sostituite dai Consigli degli Ordini e la detta Commissione
centrale dalle Commissioni centrali rispettivamente per gli ingegneri
e per gli architetti presso il Ministero di Grazia e Giustizia,
le quali, poi, sono state denominate Consiglio Nazionale degli Ingegneri
e Consiglio Nazionale degli Architetti. Rientra nel sistema della
legislazione professionale il ricorso al Consiglio Nazionale avverso
le deliberazioni dei Consigli degli ordini e dei Collegi.
(2)
L'art. 14 del regolamento professionale prevedeva la Commissione
centrale presso il Ministro di Lavori Pubblici; ora, modificato,
prevede i Consigli nazionali. Il testo originario dell'art. 6 era
il seguente: " Contro le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine
relative alla mancata iscrizione nell'albo è ammesso ricorso
all'autorità giudiziaria con le norme da stabilirsi nel regolamento
".
Art.
7
Le
norme relative alla determinazione dell'oggetto e dei limiti delle
due professioni, alla composizione e funzionamento del Consiglio
dell'Ordine, alla formazione e annuale revisione dell'albo e per
le impugnative contro provvedimenti disciplinari, nonché
quelle di coordinamento con le disposizioni vigenti nelle nuove
province, e tutte le altre per l'attuazione della presente legge
e di coordinamento, saranno emanate con regolamento, sulla proposta
dei Ministri della giustizia, dell'interno, della istruzione e dei
lavori pubblici, udito il parere di una Commissione di nove componenti,
da nominare con decreto reale, su proposta del Ministro della giustizia
d'accordo con gli altri ministri interessati. Cinque di tali componenti
saranno scelti tra coloro che posseggono i requisiti per l'iscrizione
nell'albo.
Saranno pure formati in ogni provincia dalle autorità indicate
all'art. II albi speciali per i periti agrimensori (geometri) e
per le altre categorie dei periti tecnici.
Potranno essere iscritti in tali albi coloro ai quali spetti il
relativo titolo professionale rilasciato da scuole Regie pareggiate
o parificate.Con apposito regolamento sulla proposta dei ministri
dell'interno, della giustizia, dell'istruzione e dei lavori pubblici,
udito il parere della stessa Commissione di cui alla prima parte
del presente articolo, alla quale saranno aggiunti due rappresentanti
della categoria interessata, saranno emanate le norme per la formazione
degli albi speciali, Ia costituzione, il funzionamento e le attribuzioni
dei relativi Collegi, la determinazione dell'oggetto e dei limiti
dell'esercizio professionale e le disposizioni transitorie, di coordinamento
e di attuazione.
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE
Art.
8
Ferma
la condizione di cui all'art. 3, possono essere iscritti nell'albo
pur non possedendo il requisito di cui all'art. 1, coloro i quali,
anteriormente alla pubblicazione della presente, siano stati abilitati
all'esercizio della professione dalle disposizioni vigenti (1).
__________
(1)
Gli articoli 59, 65, 66 e 67 del regolamento professionale, che
richiamano il detto articolo 8, stabiliti per la prima attuazione
della legge, hanno esaurito la loro efficacia.
Art.
9
(1)
Possono essere iscritti nell'albo coloro i quali, entro sei mesi
dalla pubblicazione del regolamento, dimostrino di avere esercitato
lodevolmente per dieci anni la professione d'ingegnere o di architetto
e di avere cultura sufficiente per il detto esercizio.
Sui titoli presentati giudicheranno due apposite Commissioni, nominate
dal Ministro della istruzione, composte ciascuna di sette membri,
quattro scelti tra i docenti negli istituti superiori e fra i liberi
professionisti delle rispettive professioni.
A ciascuna di dette Commissioni saranno aggregati inoltre, con voto
consultivo, altri due liberi professionisti appartenenti alla categoria
e alla regione cui appartengono i singoli aspiranti.
Le spese per il funzionamento delle Commissioni saranno sostenute
dall'Erario. Ciascun candidato dovrà pagare una tassa di
lire 500 secondo le norme da stabilire per regolamento.
____________
(1)
Questo articolo non trova più applicazione: esso e gli arti-coli
59, 64, 65, comma 2°, 68 e 71 del regolamento professionale,
che lo richiamano, hanno esaurito la loro efficacia per scadenza
del termine stabilito. Il termine fu riaperto o prorogato più
volte: con R.D. 11 novembre 1926, n. 2185; R.D.L. 6 febbraio 1927,
n. 181; R.D.L. 8 maggio 1927, n. 826; R.D.L. 5 gennaio 1928, n.
13; D.M. 12 aprile 1929; D.M. 20 ottobre 1929; R.D. 23 novembre
1931, n.1594; R.D. 16 dicembre 1935, n. 2263; legge 11 aprile 1938,
n. 486.
Art.
10
(1)
(2) Entro il 31 dicembre 1926 coloro che, possedendo la licenza
di professore di disegno architettonico -conseguita da una Accademia
o Istituto di Belle Arti nel Regno, abbiano esercitato lodevolmente
per cinque anni la professione di architetto, potranno essere iscritti
nell'albo come architetti. Il giudizio sul lodevole esercizio è
dato dalla Commissione di cui all'articolo precedente.
__________
(1)
La legge 18 dicembre 1927, n. 2536, ha equiparato la pensione di
architettura presso il pensionato artistico di Roma, ottenuta mediante
concorso, alla licenza di professore di disegno architettonico -al
fine della iscrizione come architetto, ai sensi dell'art. 10 della
legge 24 giugno 1923, n. 1395, purché il richiedente abbia
esercitato lodevolmente per cinque anni la professione di architetto.
(2)
Questo articolo come gli articoli 59, 69, 70 e 71 del regolamento
professionale, che lo richiamano, e la suddetta legge 18 dicembre
1927 hanno esaurito la loro efficacia per scadenza del termine stabilito.
Il termine fu riaperto e prorogato, con le leggi indicate nella
nota precedente e con la legge 9 maggio 1941, n. 506.
Art.
11
Entro
tre mesi dalla pubblicazione del regolamento, nel capoluogo di ogni
provincia, il Presidente della Corte di Appello o, nelle province
dove non è sede di Corte di Appello, il Presidente del Tribunale
avente giurisdizione sul capoluogo, procede alla formazione dell'albo
(1).
__________
(1)
L'articolo ha esaurito la sua efficacia.
Art.
12
Agli
iscritti nell'albo a norma degli articoli 8, 9 e 10 spetta rispettivamente
il titolo di architetto o di abilitato all'esercizio della professione
di ingegnere.
Approvazione
del Regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto
R.D.
23 ottobre 1925, n. 2537
CAPO
1 - DELL' ALBO
Art.
1
In
ogni provincia è costituito l'Ordine degli ingegneri e l'Ordine
degli architetti, aventi sede nel Comune capoluogo (art. 2 legge).
__________
(1)
L'Ordine degli ingegneri e l'Ordine degli architetti sono stati
separati con l'art. 1 del R.D. 27 ottobre 1927, n. 2145. V. nota
delI'art. 2 della legge.
Art.
2
Ogni
Ordine provvede alla formazione del proprio albo. Quando gli iscritti
nell'albo non raggiungono il numero di 25, essi saranno iscritti
nell'albo di un capoluogo vicino, che sarà determinato dal
Primo Presidente della Corte di Appello.
(
1 ) Quando gli architetti iscritti negli albi delle pro-vince comprese
in un distretto di Corte di Appello non raggiungano nel complesso
il numero di 25, essi saranno iscritti in altro albo costituito
in un capoluogo di provincia appartenente ad una Corte di Appello
vicina, che verrà determinato con decreto del Ministro per
la giustizia.
Con
analogo provvedimento possono riunirsi in unico albo, nella sede
che verrà stabilita, gli iscritti nei distretti di più
Corti di Appello, in ciascuna delle quali non si raggi-unga il numero
minimo di iscrizioni richiesto.
La
stessa disposizione si applica agli ingegneri.
__________
(1)
Così stabilito dal R.D. 31 ottobre 1929, n. 2083. (Pubblicato
nella Gazz. Uff. del 16 dicembre 1929, n. 292).
Art.
3
L'albo
conterrà per ogni singolo iscritto: il cognome ed il nome,
la paternità, la residenza (art. 2). La iscrizione nell'albo
ha luogo per ordine alfabetico. Accanto ad ogni nome saranno annotate
la data e la natura del titolo che abilita all'esercizio della professione
con eventuale indicazione dell'autorità da cui il titolo
stesso fu rilasciato, nonché la data della iscrizione. Chi
si trova iscritto nell'albo deve comunicare al Consiglio dell'Ordine,
mediante lettera raccomandata, l'eventuale cambiamento di residenza.
Art.
4
Gli
ingegneri ed architetti non possono esercitare la professione se
non sono iscritti negli albi professionali delle rispettive categorie
a termini delle disposizioni vigenti (art. 2, 3) (1).
Per
essere iscritto nell'albo occorre aver superato l'esame di Stato
per l'esercizio della professione di ingegnere e di quella di architetto,
ai sensi del R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909 (2), salve le disposizioni
dell'art. 60 del presente regolamento ( articoli 5, 7) (2) .
Potranno essere iscritti nell'albo (3) a termini dell'art. 3, capoverso,
della legge 24 giugno 1923, n. 1395, anche gli ufficiali generali
e superiori dell'arma del genio che siano abilitati all'esercizio
della professione, ai sensi del R.D. 6 settembre 1902, n. 485 (4).
__________
(1)
Così stabilito dall'art. 1 della legge 25 aprile 1938, n.
897.
(2)
L'esame di Stato è ora previsto dal R.D. 31 agosto 1933,
n. 1592; ne è stata disposta la sospensione con R.D.L. 27
gennaio 1944, n. 51.
(3)
Deve intendersi albo degli ingegneri.
(4)
Iscrizione di altre categorie di ufficiali: vedasi nota (3) all'art.
3 della legge.
Art.
5
Per
esercitare in tutto il territorio della Repubblica e delle Colonie
le professioni di ingegnere e di architetto è necessario
aver superato l'esame di Stato, a norma del R. Decreto 31 dicembre
1923, n. 2909 (1)-ferme restando le disposizioni transitorie della
legge 24 giugno 1923 n. 1395, del presente regolamento (art. 4).
Soltanto però agli iscritti nell'albo possono conferirsi
le perizie e gli incarichi di cui all'art. 4 della detta legge 24
giugno 1923 n. 1395, salva in ogni caso l'eccezione prevista nel
capoverso ultimo dello stesso articolo 4 e nell'articolo 56 del
presente regolamento.
__________
(
1 ) V. nota ( 2 ) all'articolo precedente.
Art.
6
Non
si può essere iscritti nell'albo se non in seguito a domanda
firmata dal richiedente (art. 7).
Art.
7
La
domanda di iscrizione nell'albo deve essere presentata alla presidenza
dell'Ordine (art. 6), redatta in carta da bollo da L. 100 (1) e
munita dei seguenti documenti (art. 3 legge):
a)
certificato di nascita;
b)
certificato di cittadinanza italiana, o il certificato dello Stato
avente trattamento di reciprocità con l'Italia ( 2 );
c)
certificato di residenza;
d)
certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore
di tre mesi alla presentazione della domanda;
e)
certificato di aver conseguito l'approvazione nel-l'esame di Stato
(3), ai sensi dell'art. 4, prima parte, del presente regolamento
e salve le disposizioni del successivo articolo 60;
f)
dichiarazione di non essere iscritto né di aver do-mandato
l'iscrizione in altro albo d'ingegnere o di architetto.
Non
può essere iscritto nell'albo chi, per qualsiasi titolo,
non abbia il godimento dei diritti civili, ovvero sia incorso in
alcuna delle condanne di cui all'art. 28, prima parte, della legge
8 giugno 1874 n. 1938 (4), sull'esercizio- della professione di
avvocato e procuratore, salvo che sia intervenuta la riabilitazione
a termini del Codice di procedura penale.
(5)
Coloro che non siano di specchiata condotta morale e politica non
possono essere iscritti negli albi professionali e, se iscritti,
debbono essere cancellati, osservate per la cancellazione le norme
stabilite per i procedimenti disciplinari (art. 43 e seg.).
(6)
Non possono essere iscritti nell'albo, e qualora vi siano iscritti
devono essere cancellati, coloro che abbiano svolto una pubblica
attività in contraddizione con gli interessi della Nazione.
__________
(1)
Così stabilito dal D.Pr. 25 giugno 1953, n. 492.
Per
l'iscrizione occorre anche che l'interessato alleghi alla domanda
la bolletta rilasciata dall'Ufficio del registro comprovante il
versamento della tassa di concessione governativa di L. 1.500, a
termine del numero d'ordine 202 del D.L. 20 maggio 1947, n. 60 modificato
quanto all'entità della somma, dall'art. 2 della legge 14
marzo 1952, n. 128.
(2)
Gli apolidi non possono essere iscritti negli albi.
Della
condizione di reciprocità si occupa l'art. 7 della legge
28 aprile 1938, n. 897, il quale così dispone:
"Quando
a norma dei vigenti ordinamenti professionali la iscrizione di professionisti
stranieri negli albi sia ammessa sotto la condizione di reciprocità,
la condizione stessa è comprovata mediante attestazione insindacabile
del Ministero degli Affari Esteri.
La precedente disposizione non si applica quando per la iscrizione
dello straniero nell'albo sia richiesta dal regolamento professionale
la esistenza di uno speciale accordo internazionale. Non si applica
neppure quando l'accordo internazionale, pur non essendo previsto
dal regolamento professionale, ammette tuttavia la predetta- iscrizione".
(3)
Esame di Stato: vedere nota (2) all'art. 4.
(4)
V. nota (1) all'art. 3 della legge: condanna superiore ai tre anni
di reclusione o all'interdizione dall'esercizio della professione.
(5)
Così stabilito dall'art. 2 della legge 25 aprile 1938, n.
897.
Questa
disposizione implica una valutazione della condotta del richiedente
da parte dell'organo giudicante, mentre con la disposizione del
comma precedente basta la condanna ivi prevista per ne-gare senz'altro
l'iscrizione.
(6)
Così stabilito dall'art. 3, comma secondo, del R.D. 27 ottobre
1927, n. 2145.
Art.
8
Non
oltre tre mesi dalla data della sua presentazione, il Consiglio
dell'Ordine deve deliberare sulla domanda di iscrizione nell'albo
(art. 6, 7).
La
deliberazione deve essere motivata e presa a maggioranza assoluta
di voti dei presenti, in seguito a relazione di un consigliere all'uopo
delegato dal presidente ( art. 9, 10) (1).
__________
(1)
Le sedute del Consiglio dell'Ordine sono valide con la presenza
della maggioranza dei componenti. V. art. 31.
Art.
9
La
deliberazione di cui all'art. 8 è notificata all'interessato
nel termine di cinque giorni a mezzo di lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno. Nello stesso termine ne è data comunicazione
con lettera ufficiale al Procuratore della Repubblica ( 1 ) - (
2 ) .
__________
(1)
Il termine non è perentorio.
(2)
Le firme sui certificati di iscrizione nell'albo sono legalizzate
dal Procuratore della Repubblica: legge 3 dicembre 1942, n. 1700;
contenente norme sulla legalizzazione di firme.
Art.
10
Contro
la deliberazione del Consiglio dell'Ordine (art. 9), l'interessato
ha diritto di ricorrere al Consiglio Nazionale entro un mese dalla
notificazione ( art. 14 ) ( 1 ) - ( 2 ).
Entro
il medesimo termine può ricorrere anche il Procuratore della
Repubblica presso il TribunaIe, qualora ritenga che la deliberazione
sia contraria a disposizioni legislative o regolamentari ( 3 ).
__________
(1)
Questo articolo prevedeva nel suo testo originario il ricorso alla
assemblea generale, ma l'art. 4 R.D. 27 ottobre 1927, n. 2145, attribuisce
la competenza alla Commissione Centrale poi denominata Consiglio
nazionale.
Al
riguardo, v. note all'art. 6 della legge.
(2)
Il ricorso dev'essere accompagnato, a pena di irricevibilità,
dalla ricevuta del versamento presso un Ufficio del registro della
somma di L. 800, stabilita dall'art. 1 del D.L. 13 settembre 1946,
n. 261.
(3)
Circa il modo di presentare i ricorsi, vedasi il regolamento di
procedura di cui alla precedente nota.
Art.
11, 12, 13... (1)
__________
(1)
Questi articoli, che si occupano delle norme procedurali dinanzi
all'assemblea generale, in seguito all'attribuzione della competenza
al Consiglio nazionale di cui al precedente articolo, debbono intendersi
abrogati.
Il
loro testo originario è il seguente:
Art.
11 - L'assemblea generale delibera sul ricorso in seduta plenaria,
che dovrà essere convocata straordinariamente dal Consiglio
dell'Ordine, qualora non debba aver luogo, entro due mesi, dalla
presentazione del ricorso, la convocazione ordinaria dell'assemblea.
In -tal caso questa decide sul ricorso in sede di convocazione ordinaria.
Art.
12 - La deliberazione è presa a maggioranza assoluta di voti,
osservate le disposizioni dell'art. 28.
Il
ricorrente ha diritto di essere inteso personalmente ed il presidente
del Consiglio dell'Ordine ha egualmente diritto di esporre oralmente
le ragioni della deliberazione adottata. Alle notifiche delle deliberazioni
dell'assemblea generale sarà provveduto nei modi e termini
di cui all'art. 9.
Art.
13 - Contro la deliberazione dell'assemblea è ammesso reclamo,
tanto da parte del richiedente la iscrizione quanto, se del caso,
del Procuratore del Re, alla Commissione centrale di cui all'articolo
seguente.
Art.
14
(
1 ) E' istituito in Roma, presso il Ministero di Grazia e Giustizia,
il Consiglio Nazionale rispettivamente degli ingegneri e degli architetti.
I Consigli nazionali sono formati ciascuno di undici componenti
eletti dai Consigli degli Ordini della rispettiva professione.
(
2 ) Nelle elezioni dei Consigli nazionali s'intende eletto il candidato
che ha riportato un maggior numero di voti. A ciascun Consiglio
dell'Ordine spetta un voto per ogni cento iscritti e frazione di
cento fino a duecento iscritti, un voto per ogni cento iscritti
fino a seicento iscritti, ed un voto ogni trecento iscritti dai
seicento iscritti ed oltre. In caso di parità di voti è
preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'albo
e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione,
il maggiore di età. Ogni Consiglio dell'Ordine comunica il
risultato della votazione ad una Commissione nominata dal Ministro
per la grazia e giustizia e composta di cinque professionisti che,
verificata l'osservanza delle norme di legge, accerta il risultato
complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione con proclamazione
degli eletti nel bollettino del Ministero.
(
3 ) I Consigli degli ordini devono essere convocati per le elezioni
nei quindici giorni precedenti a quello in cui scade il Consiglio
Nazionale. Non si può fare parte contemporaneamente di un
Consiglio dell'Ordine e del Consiglio nazionale. In mancanza di
opzione nei dieci giorni successivi al-l'elezione si presume la
rinunzia all'ufficio di componente del Consiglio dell'Ordine. I
componenti del Consiglio nazionale restano in carica tre anni.
(
4 ) I componenti dei Consigli nazionali eleggono nel proprio seno
il presidente, il vicepresidente ed il segretario. I Consigli predetti
esercitano le attribuzioni stabilite dagli ordinamenti professionali
vigenti ed inoltre danno parere sui progetti di legge e di regolamento
che riguardano le rispettive professioni e sulla loro interpretazione,
quando ne sono richiesti dal Ministro per la grazia e giustizia.
Determinano inoltre la misura del contributo da corrispondersi annualmente
dagli iscritti nell'albo per le spese del proprio funzionamento.
(
5 ) I componenti dei Consigli nazionali devono essere iscritti nell'albo.
Essi possono essere rieletti. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio
nazionale, rimane in carica il Consiglio uscente. Alla sostituzione
dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangono assenti dalle
sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante
elezioni suppletive, che svolgono nei Consigli degli Ordini che
non hanno alcun componente nel Consiglio Nazionale stesso. Il Componente
eletto a norma del comma precedente rimane in carica fino alla scadenza
del Consiglio nazionale.
(
6 ) Per la validità delle sedute del Consiglio nazionale
occorre la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di
assenza del presidente e del vicepresidente del Consiglio nazionale
ne esercita le funzioni il Consigliere più anziano per iscrizione
nell'albo.
__________
(1)
Cosi deve intendersi modificato in seguito alle disposizioni dell'art.
10 e seg. del D.L.Lt. 23 novembre 1944, n. 382. L'articolo nel suo
testo originario prevedeva una Commissione centrale presso il Ministero
dei Lavori Pubblici, che fu poi sostituita dal detto articolo 10
con le Commissioni centrali istituite presso il Ministero di grazia
e giustizia e formate diversamente. Queste ultime Commissioni vennero
poi dal D.L.Pr. 21 giugno 1946 denominate Consigli nazionali.
(2)
- (3) - (4) - (5) - (6) Così stabilito rispettivamente dagli
articoli 11, 13, 14, 15, 16 del D.L.Lt. 23 novembre 1944, n. 382,
il quale è riportato a pag. 69.
Art.
15
[Adempiono
alle mansioni di Segreteria della Commissione Centrale magistrati
trattenuti nel Ministero della Giustizia, nonché funzionari
del Ministero dei Lavori Pubblici, nominati dai rispettivi ministri]
( 1).
__________
(1)
Questo articolo è stato ulteriormente modificato nel senso
che è stato istituito con personale del Ministero di grazia
e giustizia un Ufficio di segreteria dei Consigli nazionali professionali
diretto da un magistrato (articolo 8 D.L.Pr. 28 maggio 1947, n.
597).
Art.
16 . . . ( 1 )
__________
(1
) Questo articolo deve ritenersi abrogato, come gli articoli 11,
12 e 13.
Art.
17
Contro
la deliberazione del Consiglio nazionale non è dato alcun
mezzo di impugnazione né in via amministrativa né
in via giudiziaria, salvo il ricorso alle Sezioni Unite della Corte
di Cassazione della Repubblica, nei casi di incompetenza o eccesso
di potere ( 1) .
__________
(
1 ) Per l'art. 111 della Costituzione è anche ammesso ricorso
in Cassazione per violazione di legge.
Art.
18
Le
spese per il funzionamento del Consiglio nazionale sono proporzionalmente
sostenute da tutti gli ordini professionali in ragione del numero
degli iscritti. L'ammontare delle spese viene determinato dal Consiglio
nazionale, il quale cura anche la ripartizione di esso tra i vari
Consigli dell'Ordine, a norma del comma precedente, e detta le modalità
per il versamento della quota spettante a ciascun Consiglio dell'Ordine.
I Consigli dell'Ordine possono stabilire nei propri regolamenti
interni un apposito contributo speciale a carico di tutti gli iscritti
per le spese di cui al presente articolo ( 1).
__________
(1)
V. anche art. 5 legge e art. 37 reg. prof.
L'art.
14 del D.L.Lt. 23 novembre 1944, n. 382, riportato nell'art. 14
del regolamento professionale, così dispone:
"I
Consigli nazionali determinano inoltre la misura del contributo
da corrispondersi annualmente dagli iscritti nell'albo per le spese
del proprio funzionamento". Tale disposizione si concilia con
quelle del testo, per cui, tutto al più, fermi rimanendo
il 1° e il 3° comma del medesimo, si potrebbe così
modificare il 2° comma. "I Consigli nazionali determinano
la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti
nell'albo per le spese del proprio funzionamento, e dettano le modalità
per il versamento cui sono tenuti i Consigli degli Ordini".
Art.
19
Il
Consiglio nazionale stabilirà con il proprio regola-mento
interno ( 1 ) le norme per il procedimento relativo ai ricorsi proposti
dinanzi ad esso e per quanto occorra al suo funzionamento amministrativo
e contabile.
__________
V.
regolamento interno a pag. 75.
Art.
20
La
cancellazione dall'albo oltre che a seguito di giudizio disciplinare,
a norma dell'art. 37, n. 2, del presente regolamento, è pronunziata
dal Consiglio dell'Ordine, di ufficio o su richiesta del Pubblico
Ministero, nel caso di perdita della cittadinanza italiana o del
godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata, ovvero
di condanna che costituisce impedimento alla iscrizione ( art. 43
e seg. ) ( 1).
__________
(1)
Condanna a pena superiore ai tre anni di reclusione o all'interdizione
dall'esercizio professionale. V. art. 3 legge e 7 reg. prof.
Art.
21
Nel
caso di cancellazione, sarà data comunicazione del provvedimento
all'interessato, il quale ha facoltà di reclamare al Consiglio
nazionale, in conformità del prece-dente articolo 10. Cessate
le cause che hanno motivato la cancellazione dall'albo, l'interessato
può fare domanda per esservi riammesso. Ove questa non sia
accolta, egli potrà presentare ricorso in conformità
del suindicato articolo 10 (1).
__________
(
1 ) L'articolo parlava di reclamo "all'assemblea generale dell'Ordine
ed alla Commissione centrale" e faceva richiamo, oltre che
all'art.10, anche agli artt. 13 e 16, ma, come già rilevato
nell'art. 10, la competenza è stata modificata, e gli ultimi
due articoli devono ritenersi abrogati.
Art.
22
Indipendentemente
dalle iscrizioni o cancellazioni individuali, a norma degli articoli
precedenti, il Consiglio dell'Ordine, nel mese di gennaio di ogni
anno, provvederà alla revisione dell'albo, portandovi le
varianti che fossero necessarie. I provvedimenti adottati saranno
comunicati agli interessati i quali avranno diritto di reclamo in
conformità del precedente articolo 10 ( 1).
__________
(
1 ) Si faceva richiamo oltre che all'art. 10, anche agli artt. 13
e 16: al riguardo v. nota all'articolo precedente.
Art.
23
L'albo,
stampato a cura e spese dell'Ordine è inviato alla Corte
di Appello, ai Tribunali, alle Preture, alla Prefettura ed alle
Camere di Commercio, aventi sede nel di-stretto dell'Ordine. Sarà
pure rimesso ai ministeri di Grazia e Giustizia, dell'Interno, dei
Lavori Pubblici e dell'Istruzione, nonché al Consiglio nazionale
ed agli altri Consigli dell'Ordine.Potrà inoltre essere trasmesso
a quegli Enti pubblici e privati che il Consiglio reputerà
opportuno e, dietro pagamento, dovrà esserne rilasciata copia
a chiunque ne faccia richiesta. Agli uffici ed Enti cui deve essere
obbligatoriamente trasmesso l'albo, a termini del presente articolo,
saranno pure comunicati i provvedimenti individuali e definitivi
di iscrizione e di cancellazione dall'albo.
Art.
24
Non
si può far parte che di un solo Ordine di ingegneri o di
architetti. Chi si trova iscritto nell'Ordine di una provincia,
può chiedere il trasferimento della iscrizione in quello
di un'altra, presentando domanda corredata dai documenti stabiliti
dall'art. 7 e da un certificato rilasciato dal presi-dente dell'Ordine
al quale il richiedente appartiene, da cui risulti:
a)
la data e le altre indicazioni della prima iscrizione;
b)
che l'istante è in regola col pagamento del contributo di
cui all'art 37 ed, eventualmente, di quello stabilito a norma dell'art.
18.
Avvenuta
la iscrizione nell'albo del nuovo Ordine, il Presidente di questo
ne darà avviso al Presidente del-l'altro onde provveda alla
cancellazione.
Art.
25
Il
Consiglio dell'Ordine rilascia ad ogni iscritto apposita attestazione.
L'iscrizione in un albo ha effetto per tutto il territorio della
Repubblica e delle Colonie.
CAPO
II ( * )
DELL'ORDINE
E DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE
Sezione
1 - DELL' ORDINE
__________
(
* ) A termine dell' art. 17 del D.L.Lt. 23 novembre 1944, n. 382,
le norme degli ordinamenti professionali continuano ad applicarsi
in quanto compatibili con le norme del decreto stesso. Le norme
di questo Capo, in parte sono rimaste abrogate in seguito alla separazione
dell'Ordine degli ingegneri da quello degli architetti, in parte,
e soprattutto quelle relative all'elezione del Consiglio dell'Ordine,
sono state profondamente modificate dal suddetto decreto. Pertanto
tutte le norme del Capo II che non hanno formato oggetto di modificazioni
del su indicato decreto e non sono incompatibili con le disposizioni
del decreto stesso, debbono ritenersi tuttora in vigore. Il suddetto
decreto n. 382 è riportato per intero a pag. 27.
Art.
26
La
convocazione dell'Ordine in adunanza generale, salvo per quanto
riguarda l'elezione del Consiglio dell'Ordine (1), è indetta
dal presidente del Consiglio dell'Ordine, mediante partecipazione
a ciascun iscritto, con lettera raccomandata, della prima ed eventuale
seconda convocazione. L'avviso conterrà l'ordine del giorno
dell'adunanza. La validità delle adunanze, è data,
in prima convocazione, dalla presenza della maggioranza assoluta
degli iscritti; la seconda convocazione non potrà aver luogo
prima del giorno successivo alla prima e sarà legale qualunque
sia il numero degli intervenuti.
__________
(
1 ) L'articolo deve ritenersi in vigore per le ragioni indicate
nella nota al Capo II, ma non per quanto riguarda l'elezione del
Consiglio dell'Ordine, per cui la necessità di aggiungere
il corsivo. Per l'elezione del Consiglio dell'Ordine sono state
espressamente previste norme particolari dal D.D.Lt. 23 novembre
1944, n. 382, che sono riportate nella Sezione II.
Art.
27
Le
adunanze generali sono ordinarie e straordinarie. Le adunanze ordinarie
( 1 ) provvederanno all'elezione dei membri del Consiglio, all'elezione,
quando del caso, dei designati per il Consiglio nazionale ed all'approvazione
del conto consuntivo dell'anno decorso e del bilancio preventivo
per l'anno venturo. Si metteranno poi in discussione gli altri argomenti
indicati nell'ordine del giorno. Il presidente ha la rappresentanza
dell'Ordine di cui convoca e presiede l'assemblea (2). Il presidente
deve in ogni modo convocare l'assemblea quando ne viene richiesto
dalla maggioranza dei componenti del Consiglio ovvero da un quarto
del numero degli iscritti ( 3 ), che ne abbiano fatto richiesta
scritta motivata. Le adunanze saranno convocate con le modalità
indicate nell' articolo precedente salvo per quanto riguarda le
adunanze per l'elezione del Consiglio ( 4 ).
__________
(1)
Sono state omesse le parole che seguivano: " saranno convocate
nel termine stabilito dell'art. 30 ", perché salvo il
termine stabilito per la convocazione dell'assemblea per l'elezione
del Consiglio dell'Ordine, il D.L.Lt. 23 novembre 1944, n. 382,
non ha stabilito altri termini per le convocazioni delle adunanze
generali. V. detto decreto, a pag. 27.
(2)
Tutte le assemblee: ordinarie e straordinarie.
(3)
Così modificato dall'art. 2, comma 2°, del decreto su
citato n. 382. Il testo originario del 3° comma è il
seguente: " Si metteranno poi in discussione gli altri argomenti
indicati nell'ordine del giorno ".
(4
) V. nota all'articolo precedente.
Art.
28
In
caso di assenza del presidente del Consiglio, ne esercita le funzioni
il consigliere più anziano per iscrizione nell'albo (1).
Le
funzioni di segretario sono adempiute dal segretario del Consiglio
dell'Ordine o, in sua assenza, dal più giovane tra i consiglieri
presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei
voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello
del presidente. Ogni votazione è palese, salvo che l'assemblea,
su proposta del presidente o di almeno un decimo dei presenti, deliberi
che abbia luogo per scrutinio segreto e salve le disposizioni dell'art.
30.
__________
(
1) Così modificato dall'art. 16, comma 2° del D.L.Lt.
23 novembre 1944 n. 382, riportato a pag. 29.
Il
testo originario del primo comma dell'articolo è il seguente:
"
La presidenza delle adunanze sia ordinarie che straordinarie è
tenuta dal presidente del Consiglio dell'Ordine; in caso di assenza
del presidente e, dove esista, del vice-presidente, il consigliere
più anziano fra i presenti assume la presidenza ". Non
è ora prevista la carica di vice -presidente. La prima parte
del comma è prevista dal precedente art. 27.
Sezione
II - DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE
Art.
29
Ciascun
Ordine degli ingegneri e ciascun Ordine degli architetti è
retto dal Consiglio ( 1).
__________
(1)
Circa lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario
straordinario, v. art. 57.
Art.
30
I
componenti del Consiglio sono eletti dall'assemblea degli iscritti
nell'albo a maggioranza assoluta di voti segreti per mezzo di schede
contenenti un numero di nomi uguale a quello dei componenti da eleggersi
(1).
Tutti
gli iscritti nell'albo possono essere eletti a far parte del Consiglio.
(
2 ) L'assemblea per l'elezione del Consiglio deve essere convocata
nei quindici giorni precedenti a quello in cui esso scade. La convocazione
si effettua mediante avviso spedito per posta almeno dieci giorni
prima a tutti gli iscritti. Ove il numero degli iscritti superi
i cinquecento può tenere luogo dell'avviso spedito per posta,
la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale per
due volte consecutive. L'avviso e la notizia di cui ai commi precedenti
con-tengono l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza stessa in prima
convocazione ed, occorrendo, in seconda, nonché il luogo,
il giorno e l'ora per l'eventuale votazione di ballottaggio. L'assemblea
è valida in prima convocazione se interviene una metà
almeno degli iscritti, ed in seconda convocazione, che deve aver
luogo almeno tre giorni dopo la prima, se interviene almeno un quarto
degli iscritti medesimi.
__________
(1
) Cosi modificato dall'art. 2, primo comma, del D.L.Lt. 23 novembre
1944, n. 382, riportato a pag. 69.
Il
testo originario è il seguente:
"
I Componenti del Consiglio dell'Ordine sono eletti dagli iscritti
nell'albo, convocati in adunanza ordinaria entro il mese di gennaio
".
(2)
Così stabilito dall'art. 3, commi 1°, 2°, 3°
e 4°, del sud-detto decreto n. 382.
Art.
31
Il
Consiglio è formato: di cinque componenti se gli iscritti
nell'albo non superano i cento; di sette se superano i cento, e
non i cinquecento; di nove, se superano i cinque-cento, ma non i
millecinquecento; di quindici, se superano i millecinquecento (1).
Per la validità delle sedute del Consiglio occorre la presenza
della maggioranza dei componenti (2) - (3).
__________
(
1 ) Così modificato dall'art. 1, parte seconda, del D.L.Lt.
23 novembre 1944 n. 382. Il testo originario è il seguente
"Il Consiglio si compone di cinque membri negli ordini comprendenti
fino a cinquanta iscritti; di sette in quelli fino a 200; di nove
sino a 500; di undici negli altri".
(2)
Così stabilito dall'art. 16, comma 1°, del suddetto decreto
n. 382. Vedere anche art. 8.
(3)
L'articolo aveva un secondo comma, che stabiliva la rappresentanza
proporzionale degli ingegneri e degli architetti nel Consiglio,
ma esso deve ritenersi abrogato, perché ora l'Ordine degli
ingegneri e quello degli architetti sono distinti.
Art.
32
I
membri del Consiglio devono essere iscritti nell'albo ( 1), e durano
in carica due anni. Essi sono rieleggibili. Fino all'insediamento
del nuovo Consiglio, rimane in carica il Consiglio uscente. Alla
sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangano
assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi
si procede mediante elezione suppletive. Il componente eletto a
norma del comma precedente rimane in carica fino alla scadenza del
Consiglio (2) - (3).
__________
(1)Così
stabilito dall'art. 15 comma 1°, del D.L.Lt. 23 novembre 1944
n. 382.
(2)
Così modificato dall'art. 15, comma 3°, del suddetto
decreto n. 382.
(3)
Il testo originario dell'articolo 32 è il seguente:
"
I membri del Consiglio durano in carica due anni. Alla fine del
primo anno decade dal mandato la metà, dedotto uno dal numero
totale. La designazione dei membri per i quali ha luogo la decadenza
è fatta mediante sorteggio. I membri sono rieleggibili. In
caso di vacanza di un posto di consigliere, il Consiglio procede
d'ufficio a surrogare il mancante sino alla convocazione della assemblea
generale ordinaria ".
Art.
33
(
1 ) Nell'assemblea per l'elezione del Consiglio, un'ora dopo terminato
il primo appello, si procede ad una seconda chiamata di quelli che
non risposero alla prima, affinché diano il loro voto. Eseguita
questa operazione, il presidente dichiara chiusa la votazione ed
assistito da due scrutatori da lui scelti tra i presenti procede
immediatamente e pubblicamente allo scrutinio.
(
2 ) Quando tutti o parte dei candidati non conseguono la maggioranza
assoluta dei voti, il presidente di-chiara nuovamente convocata
l'assemblea per la votazione di ballottaggio per coloro che non
hanno conseguito tale maggioranza. In caso di parità di voti
è preferito il candidato più anziano per l'iscrizione
nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione,
il maggiore di età.
__________
(
1 ) - (2 ) I commi originari 5° e 6° dell'articolo sono
stati così modificati dagli articoli 4 e 5 del D.L.Lt. 23
novembre 1944, n. 382, riportato a pag. 69.
Gli
altri commi sono stati sostituiti dalle nuove disposizioni dello
stesso decreto riportate negli articoli precedenti. Il testo originario
dell'art. 33 è il seguente:
L'elezione dei consiglieri ha sempre luogo a scrutinio segreto.La
votazione ha luogo contemporaneamente, mediante due urne distinte
per i consiglieri da eleggersi nella categoria degli ingegneri e
per quelli da eleggersi nella categoria degli architetti. Ogni iscritto
vota per un numero eguale a quello spettante alla propria categoria.
Ciascuna categoria dovrà avere almeno un rappresentante nel
Consiglio dell'Ordine. Sono proclamati eletti coloro che ottennero
maggior numero di voti. In caso di parità di voti, costituisce
preferenza l'anzianità di età. Il presidente, assistito
dai due più anziani tra i presenti, compie lo scrutinio dei
voti e proclama immediatamente gli eletti. Cura poi che il risultato
delle elezioni sia comunicato al Primo presidente ed al Procuratore
generale della Corte di appello, nonché al presidente del
Tribunale.
Art.
34
Contro
i risultati dell'elezione ciascun professionista iscritto nell'albo
può proporre reclamo al Consiglio nazionale entro dieci giorni
dalla proclamazione (1).
Il
ricorso non ha in alcun caso effetto sospensivo ( 2 ).
__________
(1)
Così modificato dall'art. 6 del D.L.Lt. 23 novembre 1944,
n. 382.
(2)
Soltanto questo comma (v. nota al Capo II, sez. I^) deve ritenersi
in vigore del testo originario dell'articolo, il quale è
il seguente:
"
Se, dopo avvenuta la proclamazione degli eletti, ma prima che sia
sciolta l'adunanza, sorga contestazione sulla regolarità
della elezione, le schede sono custodite sotto sigillo ed unite
al verbale dell'adunanza, il quale sarà comunicato in copia
al Procuratore del contrario, le schede sono bruciate.La elezione
non può essere impugnata ove non sia sorta la contestazione
di cui al precedente comma. La impugnativa ha luogo innanzi all'assemblea
generale mediante ricorso motivato e presentato, con la firma di
almeno cinque iscritti, entro il termine di giorni 15 dal giorno
della elezione. Copia del ricorso è notificata, nello stesso
termine, ai membri del Consiglio, i quali possono presentare le
loro deduzioni in sede di discussione innanzi all'assemblea. Nello
stesso termine può pure avanzare ricorso il Procuratore del
Re. Il ricorso non ha in alcun caso effetto sospensivo. Contro le
deliberazioni dell'assemblea generale è ammesso ricorso alla
Commissione centrale in conformità degli articoli 13 e 16
del presente regolamento".
Art.
35
Ciascun
Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un segretario ed
un tesoriere (1.)
__________
(1)
Così modificato dall'art. 2, comma 2°, prima parte, del
D.L.Lt. 23 novembre 1944, n. 382.
Art.
36
Il
Consiglio si aduna ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno
o ne facciano richiesta almeno due membri del Consiglio.
Art.
37
Il
Consiglio dell'Ordine, oltre alle funzioni attribuitegli dal presente
regolamento o da altre disposizioni legislative o regolamentari
(art. 5 legge) (1):
1
) vigila sul mantenimento della disciplina fra gli iscritti affinché
il loro compito venga adempiuto con probità e diligenza;
2
) prende i provvedimenti disciplinari;
3
) cura che siano repressi l'uso abusivo del titolo di ingegnere
e di architetto e l'esercizio abusivo della professione, presentando,
ove occorra, denunzia all'autorità giudiziaria;
4
) determina il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto
per il funzionamento dell'Ordine, ed, eventualmente, per il funzionamento
del Consiglio nazionale (articoli 14, 18), nonché le modalità
del pagamento del contributo (articolo 50)
5
) compila ogni triennio la tariffa professionale (2),la quale, in
mancanza di speciali accordi, s'intende accettata dalle parti ed
ha valore per tutte le prestazioni degli iscritti nell'Ordine;
6
) dà i pareri che fossero richiesti dalle pubbliche amministrazioni
su argomenti attinenti alle professioni di ingegnere e di architetto.
__________
(
1 ) Attribuzioni del Consiglio dell'Ordine: v. anche art. 5 della
legge.
(
2 ) E' invalso il sistema della tariffa professionale a carattere
nazionale.
Art.
38
(
1 ) Il presidente del Consiglio dell'Ordine rappresenta legalmente
l'Ordine ed il Consiglio stesso.
In
caso di assenza del presidente (2), il consigliere più anziano
ne fa le veci.
__________
(1)
V. anche art. 27 e 28.
(2)
Sono state omesse le seguenti parole: " e, dove esiste, del
vice presidente ", perché tale carica non è ora
prevista.
Art.
39
Il
segretario riceve le domande d'iscrizione nell'albo (articolo 7),
annotandole in apposito registro e rilasciando ricevuta ai richiedenti;
stende le deliberazioni consigliari, eccetto quelle relative ai
giudici disciplinari che saranno compilate dai relatori; tiene i
registri prescritti dal Consiglio, cura la corrispondenza; autentica
le copie delle deliberazioni dell'Ordine e del Consiglio; ha in
consegna l'archivio e la biblioteca. In mancanza del segretario,
il consigliere meno anziano ne fa le veci.
Art.
40
Il
tesoriere economo è responsabile dei fondi e degli altri
titoli di valore di proprietà dell'Ordine; riscuote il contributo;
paga i mandati firmati dal presidente e contro firmati dal segretario.
Deve
tenere i seguenti registri:
a)
registro a madre e figlia per le somme riscosse;
b)
registro contabile di entrata e di uscita;
c)
registro dei mandati di pagamento;
d)
inventario del patrimonio dell'Ordine.
In
caso di bisogno improrogabile, il presidente designa consigliere
per sostituire il tesoriere - economo.
Art.
41... (1)
__________
(
1) La disposizione di questo articolo è stata modificata
ed è riportata nell'art. 32, commi 3° e 4°: il testo
originario è il seguente: "Il consigliere che, senza
giustificato motivo, non interviene a tre adunanze consecutive,
è considerato dimissionario. Il Consiglio dell'Ordine provvede
alla sua surrogazione sino alla convocazione dell'assemblea generale
ordinaria".
Art.
42
Il
Consiglio dell'Ordine può disciplinare con regolamenti interni
l'esercizio delle sue attribuzioni.
CAPO
III
DEI
GIUDIZI DISCIPLINARI
Art.
43
Il
Consiglio dell'Ordine è chiamato a reprimere d'ufficio o
su ricorso delle parti, ovvero su richiesta del Pubblico Ministero,
gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio
della loro professione.
Art.
44
Il
presidente assumendo le informazioni che stimerà opportune,
verifica i fatti che formano oggetto dell'imputazione. Udito l'incolpato,
su rapporto del presidente, il Consiglio decide se vi sia motivo
a giudizio disciplinare. In caso affermativo, il presidente nomina
il relatore e, a mezzo di ufficiale giudiziario, fa citare l'incolpato
a comparire dinanzi al Consiglio dell'Ordine in un termine non minore
di giorni quindici per essere sentito e per presentare eventualmente
documenti a suo discarico. Nel giorno indicato ha luogo la discussione
in seguito alla quale, uditi il relatore e l'incolpato, il Consiglio
prende le sue deliberazioni. Ove l'incolpato non si presenti né
giustifichi un legittimo impedimento, si procederà in sua
assenza.
Art.
45
Le
pene disciplinari, che il Consiglio può pronunziare contro
gli iscritti nell'albo, sono:
1
) l'avvertimento;
2
) la censura;
3
) la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non
maggiore di sei mesi;
4
) la cancellazione dall'albo.
L'avvertimento
consiste nel dimostrare al colpevole le mancanze commesse e nell'esortarlo
a non ricadervi.
Esso
è dato con lettera del presidente per delega del Consiglio.
La
censura è una dichiarazione formale delle mancanze commesse
e del biasimo incorso.
La
censura, la sospensione e la cancellazione dall'albo sono notificate
al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario.
Art.
46
Nel
caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il Consiglio,
a secondo delle circostanze, può eseguire la cancellazione
dalI'albo o pronunciare la sospensione; quest'ultima ha sempre luogo
ove sia stato rilasciato man-dato di cattura e fino alla sua revoca.
Qualora si tratti di condanna che impedirebbe la iscrizione nell'albo
giusta l'art. 7 del presente regolamento in relazione all'art. 28,
parte prima, della legge 8 giugno 1874, n. 1938 (1), è sempre
ordinata la cancellazione dall'albo, a norma del precedente art.
20.
__________
(
1 ) V. nota 4 all'art. 7.
Art.
47
Chi
sia stato cancellato dall'albo, in seguito a giudizio disciplinare,
può esservi di nuovo iscritto a sua domanda:
a)
nel caso previsto dall'art. 46, quando abbia ottenuta la riabilitazione
giusta le norme del Codice di procedura penale;
b)
negli altri casi, quando siano decorsi due anni dalla cancellazione
dall'albo.
La
domanda deve essere corredata dalle prove giustificative ed, ove
non sia accolta, l'interessato può ricorrere in conformità
dell'art. 10 ( 1) .
__________
(1)
Si faceva richiamo anche agli articoli 13 e 16, i quali come già
detto devono ritenersi abrogati.
Art.
48
Le
deliberazioni del Consiglio dell'Ordine in materia disciplinare
possono essere impugnate dall'incolpato e dal Procuratore della
Repubblica, in conformità dell'art. 10 del presente regolamento
(1).
__________
(1
) V. nota 1 all'art. 10.
Il
testo originario dell'articolo è il seguente:
"
Le deliberazioni del Consiglio in materia disciplinare possono essere
impugnate dall'incolpato innanzi all'assemblea generale nel termine
di giorni quindici dall'avvenuta notificazione".
Possono
inoltre essere impugnate innanzi alla stessa assemblea generale
dal Procuratore del Re nel termine di giorni dieci dalla comunicazione
ufficiale che gliene è fatta dal segretario del Consiglio
dell'Ordine entro cinque giorni. Contro le deliberazioni dell'assemblea
generale è dato ricorso alla Commissione centrale sia all'interessato
che al Procuratore del Re, in conformità degli articoli 13
e 16 del presente regola-mento.
Art.
49
L'incolpato,
che sia membro del Consiglio dell'Ordine, è soggetto alla
giurisdizione disciplinare del Consiglio dell'Ordine viciniore,
da determinarsi, in caso di contestazione, da primo presidente della
Corte di Appello. Contro la deliberazione del Consiglio dell'Ordine
è ammesso ricorso al Consiglio nazionale in conformità
del-l'articolo 10 ( 1).
__________
(1)
L'articolo prevedeva il ricorso anche all'assemblea generale, ma,
come da precedenti annotazioni, tale ricorso non è più
ammesso.
Art.
50
Il
rifiuto del pagamento del contributo di cui all'art 37 ed, eventualmente,
all'art. 18, dà luogo a giudizio disciplinare.
(
1 ) l contributi previsti a favore dei Consigli degli Ordini debbono
essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi.
Coloro
che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio
professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare
(art. 43 e seg.). La sospensione così inflitta non è
soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento
del presidente del Consiglio, quando l'iscritto dimostri di aver
pagate le somme dovute.
__________
(1)
Così stabilito dalla legge 3 agosto 1949, n. 536.
CAPO
IV
DELL'OGGETTO
E DEI LIMITI DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE E DI ARCHITETTO
Art.
51
Sono
di spettanza della professione d'ingegnere, il progetto, la condotta
e la stima dei lavori per estrarre, tra-sformare ed utilizzare i
materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni
e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di
trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni
specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché
in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici
e le operazioni di estimo (1) (2).
__________
(1)
Attribuzioni degli ingegneri civili sono previste dall'art. 18 del
regolamento per i geometri approvato con R.D. 11 febbraio 1929,
n. 274.
-
È' prevista una competenza esclusiva degli ingegneri e degli
architetti, secondo le rispettive attribuzioni, dal R.D. 16 novembre
1939, n. 2229 (pubblicato nel suppl. ord. della Gazz. Uff. del 18
aprile 1940, n. 92), in materia di opere di conglomerato cementizio
semplice od armato, la cui stabilità possa interessare l'incolumità
delle persone.
-
Decreto ministeriale 9 agosto 1954: Scuole per conducenti di automobili:
" il direttore della scuola deve essere fornito della laurea
di ingegneria o di diploma di Istituto industriale ad indirizzo
meccanico ".
(2)
Protezione del diritto di autore: v. legge 22 aprile 1941, n. 633
e relativo regolamento approvato con R.D. 18 maggio 1942, n. 1369.
Art.
52
Formano
oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di
architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi
geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative. Tuttavia
le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico
ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge
20 giugno 1909, n. 364 ( 1), per l'antichità e le belle arti,
sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica
ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dal-l'ingegnere
( 2 ).
__________
(1)
Legge 20 giugno 1909, n. 364:
Art.
1 - Sono soggette alle disposizioni della presente legge le cose
immobili o mobili che abbiano interesse storico, archeologico paletnologico
o artistico. Ne sono esclusi gli edifici e gli oggetti d'arte di
autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni.
Tra le cose mobili sono pure compresi i codici, gli antichi manoscritti,
gli incunaboli, le stampe e le incisioni rare e di pregio e le cose
d'interesse numismatico.
(2)
V. nota all'articolo precedente.
Art.
53
Le
disposizioni dei precedenti articoli 51 e 52 valgono ai fini della
delimitazione delle professioni d'ingegnere e di architetto e non
pregiudicano quanto può formare oggetto dell'attività
professionale di determinate categorie di tecnici specializzati,
né le disposizioni che saranno date coi regolamenti di cui
all'ultimo comma dell'art. 7 della legge 24 giugno 1923, numero
1395.
Art.
54
(
1 ) Coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea di ingegnere
presso gli Istituti d'istruzione superiore indicati nell'art. 1
della legge 24 giugno 1923, n. 1395, entro il 31 dicembre 1924,
ovvero lo conseguiranno entro il 31 dicembre 1925, giusta le norme
stabilite dall'art. 6 del R. Decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 (2),
sono autorizzati a compiere anche le mansioni indicate nell'art.
52 del presente regolamento.
(
1 ) Coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea di ingegnere
architetto presso gli Istituti d'istruzione superiore indicati nelI'art.
1 della legge entro il 31 dicembre 1924, ovvero lo conseguiranno
entro il 31 dicembre 1925, giusta le norme stabilite dall'art. 6
del R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909 (2), sono autorizzati a compiere
anche le mansioni indicate nelI'art. 51 del presente regolamento,
eccettuate le applicazioni industriali. La presente disposizione
è applicabile anche a coloro che abbiano conseguito il diploma
di architetto civile nei termini suddetti, ad eccezione però
di quanto riguarda le applicazioni industriali e della fisica, nonché
i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto
e alle opere idrauliche.
__________
(1)
a) R.D. 27 ottobre 1927, n. 2145:
Art.
1 - " L'albo degli ingegneri è separato da quello degli
architetti.
Gli
iscritti nell'albo degli ingegneri, i quali si trovino nelle con-dizioni
indicate nell'art. 54 del regolamento per le professioni di ingegnere
e di architetto, approvato con R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, hanno
diritto di compiere tutte le mansioni di spettanza della professione
di architetto e possono ottenere perizie ed incarichi a questa relative,
senza bisogno di essere iscritti anche nell'albo degli architetti.
E' però in loro facoltà di chiedere l'iscrizione anche
in questo albo. Egualmente gli iscritti nell'albo degli architetti,
che si trovino nelle condizioni di cui nei capoversi del medesimo
art. 54, hanno facoltà di esercitare le mansioni ivi indicate,
anche ai fini di perizie o di incarichi, senza diritto di iscrizione
nell'albo degli ingegneri".
b)
R.D.L. 3 agosto 1930, n. 1296; convertito nella legge 15 dicembre
1930, n. 1798:
Art.
2 - Coloro i quali abbiano il diploma di ingegnere - architetto,
di cui è menzione nell'art. 54, comma 2°, del regolamento
approvato con R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, possono chiedere la
iscrizione, oltre che nell'albo degli architetti, anche in quello
degli ingegneri, fermo rimanendo la limitazione dell'attività
professionale stabilita nel suddetto articolo 54, comma 2°.
Di tale limitazione deve essere fatta menzione nell'albo per ciascuno
degli iscritti.
(2)
R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909:
Art.
6 - Le lauree o i diplomi, che saranno conseguiti fino al 31 dicembre
1925, da coloro che precedentemente alla pubblicazione del regio
decreto 30 settembre 1923, n. 2102, furono regolarmente iscritti
a tutti gli anni di corso stabiliti dagli ordinamenti universi-tari
per il conferimento delle lauree o diplomi cui aspiravano, avranno
agli effetti della abilitazione all'esercizio professionale, lo
stesso valore delle lauree o diplomi conseguiti entro il 31 dicembre
1923.
Art.
55
Sono
escluse dalle disposizioni del presente capo le opere di rilevante
importanza che siano assegnate in seguito a pubblico concorso. Per
le opere di rilevante importanza, anche quando siano assegnate in
seguito a pubblico concorso, è sempre necessario che la parte
tecnica venga eseguita sotto la direzione e responsabilità
di persone abilitate all'esercizio della professione di ingegnere
ovvero della professione di architetto purché si tratti delle
opere contemplate dall'art. 52.
Art.
56
Le
perizie e gli incarichi di cui all'art. 4 della legge 24 giugno
1923, n. 1395, possono essere affidati a persone non iscritte nell'albo
soltanto quando si verifichi una delle seguenti circostanze:
a)
che si tratti di casi di speciale importanza i quali richiedano
l'opera di un luminare della scienza o di un tecnico di fama singolare,
non iscritto nell'albo;
b)
che si tratti di semplici applicazioni della tecnica, non richiedenti
speciale preparazione scientifica o che non vi siano nelle località
professionisti iscritti nell'albo ai quali affidare la perizia o
l'incarico.
CAPO
V
DISPOSIZIONI
GENERALI
Art.
57
Gli
Ordini degli ingegneri e degli architetti ed i rispettivi Consigli
sono posti sotto l'alta vigilanza del Ministero di Grazia e Giustizia
il quale la esercita direttamente ovvero per il tramite dei procuratori
generali presso la Corte di Appello e dei procuratori della Repubblica.
Il Ministro per la grazia e giustizia vigila alla esatta osservanza
delle norme legislative e regolamentari ed all'uopo può fare,
direttamente ovvero a mezzo dei suddetti magistrati, le opportune
richieste ai singoli Ordini ed ai rispettivi Consigli.
(1)Il
Consiglio può essere sciolto quando non sia in grado di funzionare
regolarmente.
In
caso di scioglimento le funzioni del Consiglio sono affidate ad
un commissario straordinario fino alla nomina del nuovo Consiglio,
che deve avere luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del
precedente. Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario
sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia,
sentito il parere del Consiglio nazionale. Il commissario ha facoltà
di nominare un comitato di non meno di due e di non più di
sei componenti da scegliersi fra gli iscritti nell'albo, che lo
coadiuva nell'esercizio delle funzioni predette. Le disposizioni
circa la nomina del commissario e del comitato si applicano anche
quando per qualsiasi motivo non si sia addivenuto alla elezione
del Consiglio.
__________
(1)
Così modificato dagli articoli 8 e 9 del D.L.Lt. 23 novembre
1944, n. 382, riportato a pag. 69.
Il
testo originario dei commi modificati è il seguente:
"
Il Ministro per la giustizia, - sentito il parere del Consiglio
di Stato - può sciogliere il Consiglio dell'Ordine, ove questo,
chiamato alla osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista
a violarli o a non adempierli, ovvero per altri gravi motivi. In
tal caso, le attribuzioni del Consiglio sono esercitate dal presidente
del Tribunale o da un giudice da lui delegato, il quale, nel termine
di tre mesi, deve convocare l'assemblea generale dell'Ordine per
la elezione del Consiglio. Qualora il Consiglio dell'Ordine, per
qualsiasi motivo, cessasse di funzionare, il presidente del Tribunale
provvede alla temporanea conservazione dell'archivio e dell'attività
patrimoniale dell'Ordine stesso e riferisce al Ministero della giustizia
per gli opportuni provvedimenti ".
Art.
58
Quando
nel presente regolamento si fa menzione di una autorità giudiziaria,
s'intende quella che ha giurisdizione nel capoluogo dell'Ordine
(1).
__________
(1)
Secondo comma dell'articolo che può omettersi:
"
Le Sezioni distaccate delle Corti di appello hanno le stesse attribuzioni
delle Corti di appello, giusta l'art. 48 del R.D. 30 dicembre 1923,
n. 2786 ".
CAPO
VI
DISPOSIZIONI
DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE
Art.
59 (1)
__________
(1)
Questo articolo ha esaurito la sua efficacia; il testo è
il seguente:
"Entro
quindici giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, nel
capoluogo di ogni provincia il primo presidente della Corte di appello,
o nelle province che non sono sede di Corte di appello, il presidente
del Tribunale invita, con i mezzi di pubblicità che ritiene
più convenienti, coloro che hanno conseguito il diploma di
ingegnere e di architetto dagli Istituti indicati nell'art. 1 della
legge 24 giugno 1923, n. 1395, o si trovino nelle condizioni stabilite
dagli articoli 3, 8, 9 e 10 della legge stessa, o dall'art. 74 del
presente regolamento a presentare domanda redatta nel modo indicato
dall'art. 7 del presente regolamento e munita dei documenti ivi
stabiliti e di quegli altri che il richiedente stimi opportuni ".
Art.
60
I
diplomi menzionati nell'art. 1 della legge 24 giugno 1923, n. 1395,
costituiscono, agli effetti dell'iscrizione, il titolo di cui all'art.
7, lettera e) per coloro che li hanno conseguiti entro il 31 dicembre
1924, a termini dell'art. 31 del R. Decreto Legge 25 settembre 1924,
n. 1585 (1), ovvero li conseguiranno entro il 31 dicembre 1925,
giusta le norme stabilite dall'art. 6 del R. Decreto 31 dicembre
1923, n. 2909 (2) .
__________
(1)
R.D.L. 25 settembre 1924, n. 1585 - Disposizioni concernenti la
istruzione superiore (Gazzetta Ufficiale, 18 ottobre 1924):
Art.
31. - Fermo rimanendo il disposto dell'art 6 del R.D. 31 dicembre
1923, n. 2909, le lauree e i diplomi conferiti sino a tutto il 31
dicembre 1924 o dalle Università e dagli Istituti superiori
avranno agli effetti dell'abilitazione all'esercizio professionale,
lo stesso valore delle lauree e dei diplomi conseguiti entro il
31 dicembre 1923.
(2)
R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909: vedi nota 2 all'art. 54.
Art.
61
Il
grado accademico di ingegnere o di architetto, conferito prima della
pubblicazione della legge 24 giugno 1923, n. 1395, indipendentemente
da ogni esame, in seguito a giudizio tecnico su pubblicazioni o
su lavori è considerato equipollente, agli effetti della
legge predetta e del presente regolamento, al grado conferito da
uno degli istituti indicati nell'art. 1 della legge medesima, in
base agli esami stabiliti dalle norme sull'istruzione superiore.
Art.
62
Gli
ingegneri ed architetti che siano impiegati di una pubblica amministrazione
dello Stato, delle province o dei comuni, e che si trovino iscritti
nell'albo degli ingegneri e degli architetti, sono soggetti alla
disciplina dell'ordine per quanto riguarda l'eventuale esercizio
della libera professione. I predetti ingegneri ed architetti non
possono esercitare la libera professione ove sussista alcuna incompatibilità
prevista da leggi, regolamenti generali o speciali, ovvero da capitolati.
Per l'esercizio della libera professione è in ogni caso necessaria
espressa autorizzazione dei capi gerarchici nei modi stabiliti dagli
ordinamenti dell'amministrazione da cui il funzionamento dipende.
E' riservata alle singole amministrazioni dello Stato la facoltà
di liquidare ai propri funzionari i corrispettivi per le prestazioni
compiute per enti pubblici o aventi finalità di pubblico
interesse. Tali corrispettivi saranno fissati sulla base delle tariffe
per i liberi professionisti con una riduzione non inferiore ad un
terzo né superiore alla metà salvo disposizioni speciali
in contrario. La riduzione non avrà luogo nel caso che la
prestazione sia compiuta insieme con liberi professionisti, quali
componenti di una Commissione.
Art.
63
Per
i funzionari delle pubbliche amministrazioni la iscrizione nell'albo
non può costituire titolo per quanto concerne la loro carriera.
Art.
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71... (1)
__________
(1)
Questi articoli hanno esaurito la loro efficacia, v. anche le note
agli articoli 9 e 10 della legge. Il testo degli articoli è
il seguente:
Art.
64 - Coloro che chiedano la iscrizione a termini dell'art. 9 della
legge 24 giugno 1923, n. 1395, devono unire alla domanda quietanza
del ricevitore del registro, che attesti il versamento della somma
di L. 500 a termini del succitato art. 9 ultimo capoverso.
Essi
devono inoltre fornire:
a)
la prova di avere esercitato lodevolmente da dieci anni la professione
di ingegnere o di architetto mediante una relazione particolareggiata
e documentata della loro vita professionale, specificando gli incarichi
esperiti con indicazioni di date e località e di quanto altro
possa agevolare il controllo;
b)
la prova di avere cultura sufficiente per l'esercizio della professione
di ingegnere o di architetto mediante presentazione di titoli di
studio, di certificati di esame, di pubblicazioni d'indole scientifica,
tecnica e artistica, di relazioni, studi, esperimenti e prove. L'interessato,
ove lo creda, può chiedere alla Commissione di cui all'art.
9 capoverso I, della suindicata legge 24 giugno 1923, di dimostrare
la sufficiente cultura mediante esame.
Art.
65 - Coloro che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli
1, 3 e 8 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, devono presentare
la domanda nella cancelleria della Corte o del Tribunale nel termine
di tre mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 59,
se risiedono nel Regno, e di sei mesi, se risiedano all'estero.
Il termine è di sei mesi a decorrere dalla pubblicazione
del presente regolamento per coloro che domandano la iscrizione
a norma dell'art. 9 della legge suddetta.
Art.
66 - Il primo presidente della Corte o il presidente del Tribunale,
scaduto il termine rispettivamente, di tre o di sei mesi, indicato
nell'art. 65, comma primo, e prese in esame le domande presentate,
decide sulle stesse, accordando o negando la iscrizione. Contro
tale decisione non è ammessa impugnazione, ma l'interessato
può rinnovare la domanda d'iscrizione al Consiglio dell'Ordine,
non appena costituito. L'interessato ed il Procuratore del Re hanno
diritto d'impugnare la decisione del Consiglio giusta la disposizione
dell'art. 10, del presente regolamento, riservato sempre il ricorso
alla Commissione centrale, a norma degli articoli 13 e 16.
Art.
67 - Dopo compiute operazioni di cui all'articolo precedente e formato
l'albo a termini dell'art. 11 della legge 24 giugno 1923, n. 1395,
il primo presidente della Corte di appello o il presidente del Tribunale
indice l'assemblea generale per la elezione del Consiglio dell'Ordine,
uniformandosi a norme del presente regolamento. L'adunanza generale
è presieduta dal primo presidente della Corte di appello
o dal presidente del Tribunale, delegato dal rispettivo presidente.
Art.
68 - Le domande presentate agli effetti dell'art. 9 della legge
24 giugno 1923, n. 1395, e di cui all'art. 65, comma 2°, del
presente regolamento devono essere inviate, scaduto il termine di
sei mesi, alle Commissioni indicate nello stesso art. 9 in ragione
della rispettiva competenza. Le Commissioni compilano la lista degli
aspiranti per regioni, determinando in base alla residenza e fanno
poi, per il tramite del presidente, le opportune richieste al Ministero
dell'istruzione per la nomina di due liberi professionisti a norma
dell'art. 9 capoverso 2° della suindicata legge. Le Commissioni
esaurite le operazioni, trasmettono gli atti al Consiglio dell'Ordine,
il quale, con lettera raccomandata, comunicata agli interessati
le decisioni delle Commissioni stesse, contro le quali non è
ammesso alcun ricorso. Ove la decisione della Commissione sia favorevole
e sussistano le altre condizioni stabilite dalla suddetta legge
e dal presente regolamento, il Consiglio dell'Ordine procede alla
iscrizione del richiedente nell'albo. In caso contrario, respinge
la domanda, salvo all'interessato il ricorso in conformità
degli articoli 10, 13 e 16 del presente regolamento.
Art.
69 - Coloro che si trovino nelle condizioni stabilite dal-l'articolo
10 della Legge 24 giugno 1923, n. 1395, devono corredare le domande
con titoli e documenti particolareggiati, comprovanti di avere esercitato
lodevolmente per cinque anni la professione di architetto. Le domande
sono esaminate dalla competente Commissione con I'osservanza delle
disposizioni dell'articolo precedente. La Commissione può
anche tener conto di manifestazioni della attività dell'aspirante,
quali progetti, concorsi e pubblicazioni. La Commissione, esaurite
le operazioni, trasmette gli atti al Consiglio dell'Ordine, il quale
con lettera raccomandata, comunica agli interessati le decisioni
della Commissione stessa, contro le quali non è ammesso alcun
ricorso. Ove la decisione della Commissione sia favorevole e sussistano
le altre condizioni dal presente regolamento, il Consiglio dell'Ordine
procede alla iscrizione del richiedente nell'albo. In caso contrario,
respinge la domanda, salvo all'interessato il ricorso in conformità
degli articoli 10, 13 e 16 del presente regolamento. Nell'albo sono
indicate la data del diploma di professore di disegno architettonico
e quella d'iscrizione nell'albo stesso.
Art.
70 - Ai fini dell'art. 10 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, coloro
che esercitano la professione di architetto dal 1° gennaio 1922
continueranno a godere fino al 31 dicembre 1926 dello stato di fatto
e degli usi e consuetudini esistenti in ciascuna circoscrizione
di Ordine sia riguardo all'esercizio della professione che all'uso
del titolo. Essi a tale uopo devono fare apposita dichiarazione
al Consiglio dell'Ordine, alla cui vigilanza restano sottoposti.
Art.
71 - I termini stabiliti dagli articoli 9 e 10 della legge 24 giugno
1923, n. 1395, sono perentori e non possono essere prorogati per
alcun motivo.
Art.
72
I
diplomati ingegneri ed architetti degli antichi Stati italiani godono
degli stessi diritti stabiliti dall'art. 1 della legge 24 giugno
1923, n. 1395, per coloro che sono stati diplomati nel Regno.
Art.
73
(
1 ) Il titolo di ingegnere, e, rispettivamente quello di architetto,
spetta esclusivamente a coloro che appartengono ai territori annessi
al Regno con leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920,
n. 1778, abbiano acquistato la cittadinanza italiana in virtù
della sezione VI parte III del trattato di San Gennaro, dell'art.
7, n. 2, del trattato di Rapallo, del R. Decreto 30 dicembre 1920,
n. 1890 e del Regio Decreto Legge 29 gennaio 1922, n. 43, e inoltre
fossero in possesso, alla data dell'annessione di detti territori,
di uno dei seguenti titoli:
a)
titolo di ingegnere civile autorizzato;
b)
attestato del secondo esame di Stato conseguito in un politecnico
della cessata monarchia austro - ungarica di Agronomia di Vienna
o delle scuole superiori montanistiche;
c)
l'assolutoria conseguita nelle stesse scuole superiori di cui al
comma b) prima del 1885;
d)
il diploma di laurea d'ingegnere conseguito in politecnico e scuole
tecniche superiori non austriache equi-parate al secondo esame di
Stato dall'ordinanza ministeriale 27 dicembre 1893, Bollettino leggi
imperiali n. 197;
e)
i diplomi conseguiti in altri Stati presso istituti non compresi
nella predetta ordinanza e già riconosciuti validi ed equipollenti
in casi individuali dalle autorità ministeriali austriache.
Nessun
altro titolo può ritenersi equipollente a quelli sopra indicati,
anche se conferito in base alla ordinanza 14 marzo 1917 B.L.I. n.
130 della cessata monarchia austro - ungarica( 2).
__________
(1)
Agli ingegneri e agli architetti contemplati dall'articolo competente
rispettivamente il titolo di " dottore in ingegneria "
e di "dottore in architettura" a norma dell'art. 330 del
R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, riportato a pag.
(2)
Per l'esercizio professionale e l'iscrizione nell'albo degli architetti
e dei tecnici (baumeister) delle nuove province, v. R.D. 3 settembre
1926, n. 1660.
Art.
74
(1)
Gli albi degli ingegneri ed architetti dei territori indicati nel
precedente art. 73 comprenderanno uno speciale elenco supplementare
e transitorio, nel quale saranno -iscritti i geometri civili autorizzati
delle nuove province, i quali comprovino di avere superato l'esame
della sezione geodetica di una scuola politecnica della cessata
monarchia austro ungarica prima del 31 dicembre 1913 e di
possedere, alla data del 24 giugno 1923, l'autorizzazione, di cui
alla ordinanza 7 maggio 1913 B.L.I. n. 77. Gli interessati, entro
il termine perentorio di mesi tre dalla pubblicazione del presente
regolamento dovranno presentare domanda a norma degli articoli 59
e 65. Coloro che sono compresi nell'elenco di cui sopra, pur conservando
il titolo di geometra civile, hanno gli stessi diritti degli ingegneri
iscritti negli albi, ad eccezione di quanto riguarda l'esercizio
professionale, il quale ha per oggetto le mansioni di spettanza
del perito agrimensore (geometra) nonché, a mente del $ 5
della predetta ordinanza 7 maggio 1913, la esecuzione di progetti
e misurazioni planimetriche e altimetriche di ogni specie nel campo
geodetico ed, in particolare, la compilazione di piani di situazione
e di livello, di piani di divisione di terreni, di piani di commassazione
e arrotondamento; le demarcazioni di confini, regolazioni di confini
e altimetrie, la compilazione e l'esecuzione di tutti i lavori cartografici
e fotogrammetrici, la revisione dei piani e dei calcoli geometrici
e geodetici ed il rilascio di autenticazioni su quanto sopra.
__________
(1)
A questo articolo è stata apportata la seguente modificazione
dalla Legge 5 aprile l950, n. 280:
Articolo
unico - L'elenco speciale supplementare e transitorio di cui all'art.
74 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, è soppresso.
I
geometri civili autorizzati delle nuove province compresi nel predetto
elenco sono iscritti, con il titolo di " ingegnere topografo
" negli albi degli ingegneri dei territori annessi all'Italia
con le leggi 26 settembre 1920, n. 1778.
Resta
ferma la delimitazione dell'attività professionale contenuta
nel terzo comma del citato art. 74.
Norme
sui Consigli degli Ordini e Collegi e sui Consigli Nazionali
D.L.Lt.
23 novembre 1944, n. 382
Norme
sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni centrali
professionali (*)
(*)
Avvertenze:
-
Gli articoli da 1 a 16 di questo decreto sono stati inseriti nel
regolamento professionale degli ingegneri e degli architetti riportato
innanzi.
-
Alla denominazione di Commissioni centrali usata dal decreto deve
intendersi sostituita, in base all'art. 2 del D.L.P.r. 21 giugno
1946, n. 6, quella di Consigli nazionali.
CAPO
I
DEL
CONSIGLIO DEGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI
Art.
1
Le
funzioni relative alla custodia dell'albo e quelle disciplinari
per le professioni di ingegnere, di architetto, di chimico, di professionista
in economia e commercio, di attuario, di agronomo, di ragioniere,
di geometra, di perito agrario e di perito industriale sono devolute
per ciascuna professione ad un Consiglio dell'Ordine o Collegio,
a termini dell'art. I del R. Decreto - Legge 24 gennaio 1924, n.
103. Il Consiglio è formato di cinque componenti se gli iscritti
nell'albo non superano i cento; di sette se superano i cento, e
non i cinquecento; di nove se superano i cinquecento, ma non i millecinquecento;
di quindici se superano i millecinquecento.
Art.
2
I
componenti del Consiglio sono eletti dall'assemblea degli iscritti
nell'albo a maggioranza assoluta di voti segreti per mezzo di schede
contenenti un numero di nomi uguale a quello dei componenti da eleggersi.
Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un segretario
ed un tesoriere. Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine
o Collegio di cui convoca e presiede l'assemblea. Il presidente
deve in ogni modo convocare l'assemblea quando ne viene richiesto
dalla maggioranza dei componenti del Consiglio ovvero da un quarto
del numero degli iscritti. I componenti del Consiglio restano in
carica due anni.
Art.
3
L'assemblea
per l'elezione del Consiglio deve essere convocata nei quindici
giorni precedenti a quello in cui esso scade. La convocazione si
effettua mediante avviso spedito per posta almeno dieci giorni prima
a tutti gli iscritti. Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento,
può tenere luogo dell'avviso spedito per posta, la notizia
del-la convocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte
consecutive. L'avviso e la notizia di cui ai commi precedenti con-tengono
l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza e stabiliscono il luogo,
il giorno e l'ora dell'adunanza stessa in prima convocazione ed,
occorrendo, in seconda, nonché il luogo e l'ora per la eventuale
votazione di ballottaggio. L'assemblea è valida in prima
convocazione se interviene una metà almeno degli iscritti,
ed in seconda con-vocazione, che deve aver luogo almeno tre giorni
dopo la prima, se interviene almeno un quarto degli iscritti medesimi.
Art.
4
Nell'assemblea
per l'elezione del Consiglio, un'ora dopo terminato il primo appello,
si procede ad una seconda chiamata di quelli che non risposero alla
prima, affinché diano il loro voto. Eseguita questa operazione,
il presi-dente dichiara chiusa la votazione ed assistito da due
scrutatori da lui scelti tra i presenti procede immediata-mente
e pubblicamente allo scrutinio. Compiuto lo scrutino, ne proclama
il risultato e ne dà subito comunicazione al Ministro per
la grazia e giustizia
Art.
5
Quando
tutti o parte dei candidati non conseguono la maggioranza assoluta
dei voti, il presidente dichiara nuovamente convocata l'assemblea
per Ia votazione di ballottaggio per coloro che non hanno conseguito
tale maggioranza.
Art.
6
Contro
i risultati dell'elezione ciascun professionista iscritto nell'albo
può proporre reclamo alla Commissione centrale entro dieci
giorni dalla proclamazione.
Art.
7
Il
Consiglio provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine
o Collegio e propone all'approvazione dell'assemblea il conto consuntivo
ed il bilancio preventivo. Il Consiglio può entro i limiti
strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine o Collegio,
stabilire una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nel registro
dei praticanti e per l'iscrizione nell'albo, nonché una tassa
per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione
degli onorari. Ferma rimanendo l'efficacia delle norme che impongono
contributi a favore di enti previdenziali di categoria, nessun pagamento,
oltre quelli previsti da questo decreto, può essere imposto
o riscosso per l'esercizio della professione a carico degli iscritti
nell'albo.
Art.
8
Il
Consiglio può essere sciolto quando non sia in grado di funzionare
regolarmente.In caso di scioglimento le funzioni del Consiglio sono
affidate ad un commissario straordinario fino alla nomina del nuovo
Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dallo scioglimento
del precedente. Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario
sono disposti con decreto del Ministero per la grazia e giustizia,
sentito il parere della Commissione centrale. Il commissario ha
facoltà di nominare un comitato di non meno di due e di non
più di sei componenti da scegliersi fra gli iscritti nell'albo,
che lo coadiuva nell'esercizio delle funzioni predette.
Art.
9
Le
disposizioni di cui all'articolo precedente circa la nomina del
commissario e del comitato si applicano anche quando per qualsiasi
motivo non si sia addivenuto alla elezione del Consiglio.
CAPO
II
DELLE
COMMISSIONI CENTRALI
Art.
10
Le
Commissioni centrali per le professioni indicate dall'articolo 1
sono costituite presso il Ministero di grazia e giustizia e sono
formate di undici componenti eletti dai Consigli della rispettiva
professione. La Commissione centrale è formata di un numero
di componenti pari a quello dei Consigli quando il numero dei Consigli
stessi è inferiore a undici.
Art.
11
Nelle
elezioni previste dal presente capo s'intende eletto il candidato
che ha riportato un maggior numero di voti. A ciascun Consiglio
spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino
a duecento iscritti, un voto per ogni duecento iscritti fino a seicento
iscritti ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti
ed oltre. In caso di parità di voti si applica la disposizione
dell'articolo 5, comma secondo. Ogni Consiglio comunica il risultato
della votazione ad una Commissione nominata dal Ministro per la
grazia e giustizia e composta di cinque professionisti che, verificata
l'osservanza delle norme di legge, accerta il risultato complessivo
della votazione e ne ordina la pubblicazione con proclamazione degli
eletti nel bollettino del Ministero.
Art.
12
Quando
gli iscritti appartengono ad unico albo con carattere nazionale
la Commissione centrale è eletta dal-l'assemblea ed è
formata di nove componenti. Per la elezione si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni relative alla elezione del Consiglio.
Art.
13
I
Consigli devono essere convocati per le elezioni nei quindici giorni
precedenti a quello in cui scade la Commissione centrale. In mancanza
di opzione nei dieci giorni successivi all'elezione si presume la
rinunzia all'ufficio di componente del Consiglio. I componenti delle
Commissioni centrali restano in carica tre anni.
Art.
14
I
componenti delle Commissioni centrali eleggono nel proprio seno
il presidente, il vice presidente ed il segretario. Le Commissioni
predette esercitano le attribuzioni stabilite dagli ordinamenti
professionali vigenti ed inoltre danno parere su progetti di legge
e di regolamento che riguardano le rispettive professioni e sulla
loro interpretazione, quando ne sono richiesti dal Ministro per
la grazia e giustizia. Determinano inoltre la misura del contributo
da corrispondersi annualmente dagli iscritti nell'albo per le spese
del proprio funzionamento.
CAPO
III
DISPOSIZIONI
COMUNI
Art.
15
I
componenti del Consiglio o della Commissione centrale devono essere
iscritti nell'albo. Essi possono essere rieletti. Fino all'insediamento
del nuovo Consiglio o della nuova Commissione, rimane in carica
il Consiglio o Commissione uscente. Alla sostituzione dei componenti
deceduti o dimissionari o che rimangono assenti dalle sedute per
un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni
suppletive. Quelle riguardanti la Commissione centrale si svolgono
nei Consigli che non hanno alcun componente nella Commissione stessa.
Il componente eletto a norma del comma precedente rimane in carica
fino alla scadenza del Consiglio o della Commissione centrale.
Art.
16
Per
la validità delle sedute del Consiglio o della Commissione
centrale occorre la presenza della maggioranza dei componenti. In
caso di assenza del presidente del Consiglio, del presidente e del
vicepresidente della Commissione centrale, ne esercita le funzioni
il consigliere più anziano per iscrizione nell'albo.
Art.
17
Per
l'adempimento delle funzioni indicate nell'articolo 1 si osservano
le norme dei rispettivi ordinamenti professionali. Il Consiglio
e la Commissione centrale esercitano le altre funzioni previste
dai predetti ordinamenti che continuano ad applicarsi in quanto
compatibili con le norme di questo decreto.
Regolamenti
di Procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio
Nazionale degli Architetti
IL
GUARDASIGILLI
MINISTRO
PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
Visto
l'art. 19 del Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, che approva
il regolamento per la professione di ingegnere.
Decreta:
E'
approvato il regolamento contenente le norme di procedura per la
trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale degli architetti
deliberato dal Consiglio medesimo nella seduta del 6 aprile 1948
allegato al presente decreto e vistato, d'ordine Nostro, dal direttore
generali degli Affari Civili e delle libere professioni. Il regolamento
sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana ed entrerà in vigore nel giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
Roma,
addì 1 ottobre 1948.
Il
Ministro: Grassi
REGOLAMENTO
PER LA TRATTAZIONE DEI RICORSI DINANZI AL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI
ARCHITETTI
Art.
1
Le
impugnazioni dinanzi al Consiglio nazionale degli architetti si
propongono entro il termine di trenta giorni con ricorso redatto
su carta bollata da L. 45. (1). Se il ricorso è proposto
dal Pubblico Ministero è redatto su carta non bollata.
__________
(1
) Ora L. 200
Art.
2
Il
ricorso deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato:
a)
della copia autentica della deliberazione impugnata;
b)
dei documenti eventualmente necessari a comprovarne il fondamento;
c)
quando non sia proposto dal Pubblico Ministero, anche della ricevuta
del versamento, eseguito presso un ufficio del registro, della somma
di L. 800 ( ottocento ) stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo
13 settembre 1946, n. 261.
Art.
3
Il
ricorrente, che non sia il Pubblico Ministero, deve indicare il
recapito al quale intende gli siano fatte le eventuali comunicazioni
da parte della segreteria del Consiglio nazionale. In mancanza di
tale indicazione la segreteria non procede ad alcuna comunicazione.
Art.
4
E'
irricevibile il ricorso quando sia presentato dopo il termine di
trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione che si intende
impugnare ovvero non sia corredato della ricevuta del versamento
di cui all'art.2.
Art.
5
Il
ricorso al Consiglio nazionale è presentato o notificato
nell'ufficio del Consiglio dell'Ordine che ha emesso la deliberazione
che si intende impugnare. Se il ricorrente è il professionista
deve presentare anche due copie in carta libera del ricorso. L'ufficio
del Consiglio dell'Ordine annota a margine del ricorso la data di
presentazione e comunica subito, con lettera raccomandata, copia
del ricorso stesso al Procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione
ha sede il Consiglio, se ricorrente è il professionista,
o al professionista, se ricorrente è il Procuratore della
Repubblica. Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati
nell'ufficio del Consiglio dell'Ordine per trenta giorni successivi
alla scadenza del termine stabilito per ricorrere. Fino a quando
gli atti rimangono depositati, il Procuratore della Repubblica e
l'interessato possono prenderne visione, preporre deduzioni ed esibire
documenti. Il ricorso con la prova della comunicazione di cui al
terzo comma del presente articolo nonché le deduzioni e i
documenti di cui al comma precedente unitamente al fascicolo degli
atti, sono trasmessi dal Consiglio dell'Ordine al Consiglio nazionale.
Il Consiglio dell'Ordine, oltre al fascicolo degli atti del ricorso,
trasmette una copia in carta libera del ricorso stesso e della deliberazione
impugnata in fascicolo separato.
Art.
6
Presso
il Consiglio nazionale gli interessati possono prendere visione
degli atti e presentare documenti e me-morie, fino a quando non
si sia provveduto alla nomina del relatore.
Art.
7
Il
presidente del Consiglio nazionale nomina il relatore e stabilisce
la seduta per la trattazione del ricorso. Il presidente prima della
nomina del relatore, può disporre indagini, salva in ogni
caso la facoltà concessa al Consiglio nazionale dall'art.
8. Può anche informare il professionista, che ne abbia fatta
richiesta, della facoltà di comparire il giorno della seduta
dinanzi al Consiglio per essere inteso personalmente.
Art.
8
Le
sedute del Consiglio nazionale non sono pubbliche e le decisioni
sono adottate fuori della presenza degli interessati. Qualora il
Consiglio nazionale ritenga necessario che l'interessato dia chiarimenti
ovvero produca atti o documenti il presidente comunica i provvedimenti
adottati al-l'interessato stesso a mezzo lettera raccomandata fissando
un termine per la risposta. Se questa non giunga entro il termine
stabilito la decisione è presa in base agli atti che già
sono in possesso del Consiglio nazionale. Chiusa la discussione,
il presidente raccoglie i voti dei consiglieri e vota per ultimo.
Le decisioni del Consiglio sono adottate a maggioranza e, in caso
di parità, prevale il voto del Presidente.
Art.
9
La
decisione è pronunciata in nome del popolo italiano. Essa
deve contenere il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione,
i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno,
mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del
presidente e del segretario.
Art.
10
La
pubblicazione della decisione ha luogo mediante deposito dell'originale
nella segreteria. La segreteria provvede alla comunicazione di copia
della decisione, a mezzo lettera raccomandata, al professionista
e al Procuratore della Repubblica. Trasmette inoltre copia della
decisione medesima al Consiglio.
Art.
11
Il
segretario redige processo verbale delle sedute.
Il
processo verbale deve contenere:
a)
il giorno, il mese e l'anno in cui ha luogo la seduta;
b)
il nome del presidente, dei membri e del segreta-rio intervenuti;
c)
l'indicazione dei ricorsi esaminati;
d)
i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso;
e)
le firme del presidente e del segretario.
Art.
12
In
caso di impedimento o di assenza del segretario alla seduta del
Consiglio, il presidente ne affida temporaneamente le funzioni al
membro presente meno anziano di età.
Art.
13
E'
in facoltà del presidente disporre, dietro richiesta, il
rilascio di copia degli atti a chi dimostri di avervi legittimo
interesse.
Art.
14
I
ricorsi trasmessi al Consiglio nazionale anteriormente alla pubblicazione
del presente decreto devono essere inviati ai Consigli degli Ordini
le cui deliberazioni sono impugnate, perché provvedano alle
formalità di cui all'art. 5, entro 45 giorni dalla ricezione
dei ricorsi informandone il ricorrente.
|