CAPITOLO
I
PRINCIPI GENERALI
Art.
1 - Nell'esercizio della professione, l'architetto deve uniformare
il proprio comportamento ai principi deontologici di tutela della
dignità e del decoro della professione e dell'Ordine.
Art.
2 - Le presenti norme valgono in qualunque forma venga esercitata
la professione sia libera che dipendente, pubblica o privata.
Art.
3 - L'architetto esercita la professione in conformità alle
leggi vigenti ed opera nel rispetto dell'interesse generale della
società che riconosce prevalente su quelli del committente
e personale.
Art.
4 - Il comportamento professionale dell'architetto deve basarsi
sull'assunzione di responsabilità dei propri atti, sull'autonomia
culturale, sull'indipendenza del giudizio, sulla preparazione tecnica
e professionale, sull'adempimento degli impegni assunti e sul rispetto
del segreto professionale.
Art.
5 - L'architetto svolge le sue prestazioni professionali solo quando
non sussistano condizioni di incompatibilità e quando il
proprio interesse o quello del committente non siano in contrasto
con i suoi doveri professionali.
Art.
6 - L'architetto nel promuovere la sua attività professionale
deve attribuirsi solo capacità o titoli pertinenti alla professione
o riconosciuti dalla legge senza qualificarsi in modo equivoco,
esercitare pressioni, o vantare influenze di qualsiasi tipo.
Art.
7 - L'architetto sottoscrive solo le prestazioni professionali che
abbia personalmente svolto o diretto; non sottoscrive prestazioni,
in forma paritaria, con persone fisiche o giuridiche che per norme
vigenti non possono svolgerle. Nel sottoscrivere e svolgere prestazioni
professionali in forma collegiale o interdisciplinare deve assicurarsi
che siano sempre esplicitate le singole competenze e responsabilità.
Art.
8 - Per l'architetto qualsiasi forma di libera e leale competizione
si basa esclusivamente sulla qualità del suo lavoro nel rispetto
dei diritti dei colleghi.
Art.
9 - Il rapporto con il committente è di natura fiduciaria
e deve essere improntato alla lealtà, correttezza e chiarezza.
L'incarico professionale si configura come contratto di prestazione
di opera intellettuale.
Art.10
- Il rapporto con i colleghi deve essere improntato a correttezza,
lealtà e chiarezza
CAPITOLO
II
NORME RELATIVE ALLE MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE Dl
ARCHITETTO
Art.11
- L'architetto esercita la sua professione sia in qualità
di libero professionista (singolo o associato), sia in qualità
di dipendente che di funzionario pubblico. Qualunque sia il suo
stato professionale, l'architetto deve disporre dell'indipendenza
necessaria, che gli permetta di esercitare la professione in conformità
all'interesse generale e alle regole deontologiche, e di assumersi
così la responsabilità delle proprie azioni. Egli
informa immediatamente l'Ordine di ogni modifica che intervenga
nel suo stato professionale.
Art.12
- L'architetto che voglia esercitare la professione in forma diversa
da quella singola, deve accertarsi che gli altri componenti non
si trovino in condizioni di incompatibilità, che i patti
consociativi non siano in contrasto con le leggi che regolano la
professione e con le presenti norme deontologiche e siano depositati
presso l'Ordine di appartenenza.
Art.13
- L'architetto dipendente o pubblico funzionario, cui sia consentito
per legge o per contratto svolgere in via eccezionale atti di libera
professione, fatte salve le specifiche condizioni di incompatibilità
fissate dalle vigenti norme, deve preventivamente inviare a mezzo
di raccomandata al proprio Ordine copia della necessaria autorizzazione
ottenuta per ogni singolo incarico.
CAPITOLO
lll
RAPPORTI CON I COMMITTENTI
Art.14
- L'architetto nell'accettazione dell'incarico deve definire preventivamente
ed esplicitamente con il committente, nel rispetto delle leggi vigenti
e delle presenti norme, i contenuti e i termini della propria prestazione
professionale e i relativi compensi. L'architetto svolgerà
il proprio mandato in conformità agli impegni assunti e redigerà
la parcella nel rispetto delle tariffe vigenti, secondo i criteri
concordati per la valutazione dell'onorario. L'architetto deve rapportare
alle sue effettive possibilità d'intervento ed ai mezzi di
cui può disporre la quantità e la qualità degli
incarichi e deve rifiutare quelli che non può espletare con
sufficiente cura e specifica competenza.
Art.15
- L'architetto è tenuto a comunicare al committente ogni
variazione di condizioni che possano modificare le originarie pattuizioni
dell'incarico.
Art.16
- La rinuncia totale o parziale del compenso è ammissibile
solo in casi eccezionali e per comprovate ragioni atte a giustificarla,
dandone tempestiva comunicazione all'Ordine.
Art.17-
L'architetto deve evitare ogni forma di accaparramento della clientela
mediante espedienti di qualsiasi tipo contrari alla dignità
professionale.
Art.18
- L'architetto non deve subire passivamente la volontà del
committente quando questa contrasti con la sua autonomia e con il
suo prestigio.
Art.19
- L'architetto assolve, personalmente, nell'ambito della propria
organizzazione, l'incarico conferitogli. Durante lo svolgimento
può farsi rappresentare e coadiuvare da persona competente
e gradita al committente, comunque sempre sotto la propria responsabilità
e direzione e nei casi in cui ciò sia compatibile con la
natura dell'incarico.
Art.20
- La collaborazione con altro professionista, indicato dal committente
durante lo svolgimento dell'incarico, è subordinata al reciproco
gradimento e può essere rifiutata.
Art.21-
L'architetto non può, senza l'esplicito assenso del committente,
essere compartecipe nelle Imprese costruttrici o nelle Ditte fornitrici
dell'opera progettata o diretta per conto del committente. Nel caso
abbia ideato o brevettato procedimenti costruttivi, materiali, componenti
ed arredi proposti per lavori da lui progettati o diretti, è
tenuto ad informarne il committente.
Art.22
- L'architetto, nello svolgere la propria attività, non deve
accettare o sollecitare premi o compensi da terzi interessati, al
fine di percepire illeciti guadagni.
Art.23
- Qualora il professionista intenda recedere dall'incarico a prestazione
non ultimata, potrà farlo a condizione di prendere provvedimenti
idonei a non danneggiare né il committente, né i colleghi
in caso di incarico di gruppo, né i colleghi che lo sostituiranno
e dovrà darne comunicazione al proprio Ordine.
Art.24
- L'architetto proposto quale consulente tecnico, anche in vertenze
stragiudiziali, dovrà astenersi dall'assumere il relativo
incarico nel caso in cui si sia già pronunciato in precedenza.
Art.25
- L'architetto, se richiesto come consulente dall'Autorità
giudiziaria o dalle parti di dare un proprio parere formale sulla
congruità di parcelle professionali è tenuto ad assumere
presso l'Ordine di competenza informazioni sui criteri seguiti
Art.26
- L'architetto, nell'espletamento delle varie fasi progettuali,
è tenuto a produrre tutti gli elaborati necessari e sufficienti
per la definizione o realizzazione dell'opera nei limiti di quanto
stabilito dall'incarico. La carenza, l'imprecisione o l'indeterminatezza
degli elaborati, anche se non contestate dal committente, costituiscono
motivo di inadempienza deontologica.
CAPITOLO
IV
RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI
Art.27
- L'architetto cui sia demandata qualsiasi forma di autorità,
sia per appartenenza ad Amministrazioni ed organismi pubblici di
qualunque tipo e/o Commissioni presso Enti pubblici, sia per incarico
degli stessi, non può avvalersi direttamente o per interposta
persona, dei poteri o del prestigio inerenti alla carica pubblica
o all'ufficio pubblico esercitato per trarne un vantaggio professionale
per sé o per gli altri.
Art.28
- L'architetto non deve mai assumere incarichi in condizioni di
incompatibilità ai sensi delle leggi vigenti e delle presenti
norme.
Art.29
- L'architetto che esegue per incarico di Pubbliche Amministrazioni
strumenti urbanistici e loro varianti deve astenersi dal momento
dell'incarico e fino alla loro approvazione definitiva dall'assumere
incarichi privati di progettazione nell'area oggetto dello strumento
urbanistico. Tale norma estesa anche a quei professionisti che abbiano
collaborato alla stesura del piano o che con il primo abbiano rapporti
di collaborazione in atto.
Art.30
- L'architetto che svolge l'incarico di consulenza per un'Amministrazione
Pubblica in forma occasionale o continuativa, non può assumere
incarichi professionali privati e pubblici aventi oggetto attinente
la consulenza. Tale divieto è esteso anche quei professionisti
che con il primo abbiano rapporti di collaborazione in atto.
Art.31
- Nell'esercizio professionale l'architetto non potrà abbinare
la propria firma come architetto incaricato di svolgere mansioni
professionali, anche parziali, a quelle di altri professionisti
o persone, non autorizzate dalla legge, ad assumere identiche mansioni
o responsabilità.
Art.32-
E' competenza del Consiglio dell'Ordine dirimere i casi dubbi in
merito all'applicazione delle norme del presente capitolo.
CAPITOLO
V
RAPPORTI CON I COLLEGHI
Art.33
- I rapporti di collaborazione tra colleghi dovranno essere preventivamente
concordati in modo che risulti, anche pubblicamente, il preciso
apporto professionale di ciascuno e dovranno essere improntati alla
massima lealtà, correttezza e chiarezza.
Art.34
- L'architetto deve evitare ogni forma di scorretta concorrenza
nei riguardi di altri colleghi e non può partecipare a competizioni
basate unicamente su parametri economici relativi ai compensi stabiliti
dalla Tariffa professionale vigente.
Art.35
- La pubblicità a carattere spiccatamente commerciale è
contraria alla dignità e all'etica professionale ed è
lesiva dell'immagine della categoria. Tuttavia la pubblica diffusione
delle opere e dei progetti costituisce atto lecito di divulgazione
culturale a condizione che non assuma forme concorrenziali.L'architetto
può proporre, descrivendoli, i suoi servizi professionali,
ossia emettere messaggi illustranti l'attività svolta e le
competenze possedute, sotto qualunque forma di comunicazione, entro
i limiti delle condizioni generali imposte dalla legge e dalle seguenti
disposizioni specifiche:
a. il messaggio o comunicazione deve essere solo di carattere informativo
e non persuasivo, inoltre non deve contenere riferimenti al costo
dell'opera o servizio, se non mediante l'espressione "onorario
secondo la Tariffa professionale di legge vigente";
b. non devono essere espressi, o comunque risultare percepibili,
paragoni e confronti con altri professionisti, anche di diverse
categorie;
c. l'eventuale citazione dei committenti o la loro identificabilità
deve essere autorizzata preventivamente dagli stessi;
d. l'architetto è implicitamente garante del rispetto della
presente norma.
Art.36 -L'architetto non deve compiere atti tendenti alla sostituzione
di colleghi che stiano per avere od abbiano ricevuto incarichi professionali.
Art.37
- L'architetto chiamato ad assumere un incarico già affidato
ad altro collega, deve preventivamente informare, per iscritto,
il collega stesso, accertarsi del contenuto del precedente incarico
e che esso sia stato formalmente revocato. Prima dell'accettazione
dovrà altresì verificare le prestazioni già
svolte al fine di salvaguardare i compensi maturati. Sono fatti
salvi i diritti d'autore.
Art.38
- L'architetto deve astenersi da apprezzamenti denigratori nei confronti
di un collega, ed in particolare quando ne prosegue l'opera iniziata
ed interrotta. Dovrà astenersi, altresì, da qualsiasi
giudizio inerente gli onorari maturati dal collega sostituito.
Art.39
- Nel caso di un'opera progettata o di una prestazione professionale
svolta in associazione, anche temporanea con altri soggetti, l'architetto
nel citarla deve indicarne sempre i nominativi e gli specifici apporti.
Tale forma di lealtà e correttezza deve essere estesa e pretesa
anche nei confronti degli altri colleghi che esercitino le professioni
intellettuali ed in particolar modo di quelle che hanno connessioni
con la professione di architetto.
Art.40
- L'architetto deve qualificarsi in modo tale che sia evitato ogni
possibile equivoco, precisando nella carta intestata, nella targa
di studio, nell'elenco telefonico, nelle guide specializzate, nei
timbri nelle dizioni apposte sugli elaborati e in ogni altra indicazione,
soltanto i titoli che gli competono e la forma in cui svolge la
professione. Non è permesso abbinare il titolo di dottore
architetto a quello di professore se non specificando l'esatto valore
di quest'ultimo titolo (professore di scuola media; professore incaricato
presso l'Università; professore libero docente; professore
ordinario; professore emerito; ecc.). Non è altresì
permesso indicare l'attività professionale sotto dizioni
generiche se non seguite dalla indicazione dei componenti lo studio,
con relative precise qualifiche professionali.
Art.41
- L'architetto, quando sia collaudatore di un'opera, non può
accettare nessun altro tipo di incarico per la stessa opera.
CAPITOLO
VI
RAPPORTI CON L'ORDINE PROFESSIONALE
Art.42
- L'architetto è tenuto ad osservare le deliberazioni assunte
dal Consiglio dell'Ordine nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.
Art.43
-L'appartenenza all'Ordine comporta per l'architetto il dovere di
collaborare col Consiglio dell'Ordine per il pieno rispetto delle
norme deontologiche.
Art.44-
L'architetto ha l'obbligo di fornire i chiarimenti e le documentazioni
che gli venissero richiesti dall'Ordine e di comunicare lo stato
della sua condizione di esercizio professionale.
Art.45
- L'architetto che abbia motivate riserve sul comportamento professionale
di un collega, deve informare per iscritto il Presidente dell'Ordine.
Art.46
- L'architetto che ha accettato mandati o collaborazioni per conto
del Consiglio dell'Ordine, deve adempiere a tutti gli obblighi conseguenti.
Art.47
- L'architetto che non partecipa senza motivazione alle votazioni
elettive previste dalle leggi, viene meno ad un preciso dovere deontologico.
Art.48
- L'architetto che si trovi in condizioni di incompatibilità
per l'esercizio della libera professione, cui sia concesso di svolgere
atti di libera professione, deve preventivamente inviare a mezzo
raccomandata la copia della autorizzazione al proprio Ordine. Quest'ultimo
nel caso in cui la prestazione venga svolta al di fuori del proprio
territorio darà comunicazione all'Ordine territorialmente
competente.
Art.49
- L'architetto che sia a qualunque titolo componente di qualsivoglia
commissione presso Enti pubblici è tenuto al rigoroso rispetto
dei seguenti doveri: -informa tempestivamente il Consiglio dell'Ordine
dell'avvenuta nomina od elezione;
-dà comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli incarichi
professionali in atto nell'ambito di pertinenza della commissione;
-dà sempre comunicazione al Consiglio dell'Ordine, specifica
e preventiva all'accettazione, degli incarichi pubblici o privati
che dovesse assumere nella sfera di pertinenza con il pubblico mandato
od incarico quando ritenga che non sussistano incompatibilità;
-si attiene alle disposizioni ed indirizzi che il Consiglio dell'Ordine
dovesse impartire nell'interesse o a tutela della dignità
della categoria;
-non dovrà accettare di essere confermato nello stesso incarico
per una seconda volta consecutiva sempre che non sia tenuto ad accettare
la riconferma in considerazione della propria qualifica di Amministratore
pubblico. Ai fini del divieto di cui al precedente comma sono equiparati
all'architetto membro della Commissione anche gli architetti che
siano con questo associati.
Art.50
- L'architetto che intende partecipare ad un concorso deve preventivamente
assicurarsi che il relativo bando sia stato approvato dall'Ordine
professionale o dal CNA. L'architetto che per diretto incarico dell'ente
banditore ha predisposto la stesura del bando ed ha contribuito
alla definizione del tema del concorso non può parteciparvi.
La partecipazione ad un concorso, in qualità di concorrente
o membro in giuria, per il quale sia stata emanata diffida dall'Ordine
di appartenenza o dal CNA non è consentita.
Art.51
- L'architetto non può essere componente di una Commissione
giudicatrice di un concorso al quale partecipino, come concorrenti,
altri professionisti che con lui abbiano rapporti di parentela o
di collaborazione professionale in atto anche se informali.
Art.52
- L'architetto nominato quale membro di Commissione giudicatrice
di un concorso:
a) esprime un giudizio di merito sugli elaborati del concorso dopo
aver verificato che siano state osservate le norme del bando da
parte dei concorrenti e da parte della commissione giudicatrice;
b)
segnala al proprio Consiglio dell'Ordine e al CNA le eventuali infrazioni
ed ogni atto lesivo alla categoria compiute da architetti, siano
essi concorrenti o componenti la giuria o da altri membri della
giuria;
c)
rifiuta incarichi, da parte di terzi o dallo stesso Ente presso
il quale la Commissione giudicatrice è costituita, che gli
derivino dalla sua veste di Commissario. Dovrà altresì
astenersi dall'indicare, anche se sollecitato, nominativi di colleghi
per l'affidamento di incarichi comunque connessi con il tema dei
lavoro per quale la Commissione è stata costituita;
d)
nel caso in cui per qualsiasi motivo il concorso abbia avuto alcun
esito, deve rifiutare qualunque incarico inerente l'oggetto di detto
concorso.
Art.53
- Fatto salvo quanto disposto dalla legge componenti del Consiglio
o delle Commissione dell'Ordine nonché gli architetti nominati
in rappresentanza del Consiglio stesso, sono tenuti alla riservatezza
su ogni argomento o circostanza inerente la carica o il mandato
ricevuto.
CAPITOLO
VII
SANZIONI
Art.54
- La vigilanza del rispetto delle vigenti norme deontologiche e
l'applicazione scrupolosa e tempestiva di quanto in esse previsto
costituisce obbligo inderogabile per i componenti del Consiglio
dell'Ordine.
Art.55
- Le sanzioni previste per le violazioni alle senti norme sono:
l'avvertimento, la censura, la sospensione e la cancellazione ai
sensi dell'art.45 del R.D. 23.10.1925 n.2537.
Sono fatte salve, comunque, le sanzioni disposte dalle leggi dello
Stato.
Art.56
- Ogni infrazione relativa ad incompatibilità concorrenza
sleale, partecipazione a concorsi diffidati, mancato rispetto dei
principi generali di cui Cap.I, e comunque in grado di arrecare
danno materiale o morale a terzi, comporta la sanzione sospensione
fino a tre mesi.
Art.57
- Le violazioni non previste all'articolo precedente comportano
la sanzione dell'avvertimento o della censura.
Art.
58- Nei casi di recidività relativi ad infrazioni previste
ai precedenti articoli sono comminabili sanzioni corrispondenti
alla categoria di infrazione immediatamente superiore, e comunque,
nei della sospensione di mesi sei .
Art.59
- La sospensione per un periodo superi sei mesi e la cancellazione
saranno disposte nei casi previsti dalle Leggi e nei casi di recidività,
o di perdita dei diritti necessari per l'iscrizione all'albo.
CAPITOLO
Vlll
DISPOSIZIONI FINALI
Art.60
- Le presenti norme integrano e completano le orme legislative e
regolamentari che disciplinano la professione di architetto. La
loro inosservanza costituisce infrazione disciplinare ed attiva
la funzione di Magistratura dell'Ordine professionale a tutela del
valore e della dignità della professione.
Art.61
- Le presenti norme sono comuni a tutti gli architetti, italiani
e stranieri autorizzati ad esercitare la professione in Italia,
i quali devono rispettarle e farle rispettare. In conformità
a quanto previsto dall'art.42 del R.D.23 ottobre 1925 n. 2537 i
singoli Ordini professionali possono integrare, acquisito il parere
favorevole del C.N.A., con un proprio regolamento, le presenti norme.
Art.62
- Le presenti norme sostituiscono quelle attualmente in vigore,
vengono pubblicate sull'organo ufficiale della categoria "L'Architetto"
e sono depositate presso il Ministero di Grazia e Giustizia, il
Consiglio Nazionale degli Architetti, gli Ordini provinciali, gli
Uffici Giudiziari e Amministrativi interessati della Repubblica
Italiana. Esse entrano in vigore dal 1° gennaio 1994.
Regolamento
formazione terne commissioni comunali
(deliberate dal Consiglio dell'Ordine il 24/06/99)
Il
Consiglio dell'Ordine in materia di formulazione d rose di nominativi
da inviare ai Comuni richiedenti per la nomina di un rappresentante
della categoria degli Architetti in seno a Commissioni Edilizie
od Urbanistiche segue i seguenti criteri:
1-
Opzioni individuali
Fanno parte prioritariamente della rosa di nominativi formulata
dall'Ordine coloro che hanno manifestato la propria disponibilità
attraverso la apposita scheda questionario inviata dall'Ordine,
e partecipino all'attività dell'Ordine. Per i Comuni di maggior
importanza e dimensione il Consiglio dell'Ordine si riserva la possibilità
di inserire i componenti del Consiglio stesso.
2
- Rotazione
2A
Coloro che fanno parte di Commissioni quali rappresentanti dell'Ordine
sono esclusi dalla possibilità di essere segnalati per altri
Comuni per tutta la durata del mandato.Questa regola generale potrà
essere derogata unicamente in quei casi in cui, a causa delle opzioni
individuali espresse non sia possibile al Consiglio dell'Ordine
formulare terne per una determinata realtà territoriale.
Il Consiglio dell'Ordine, sempre nei limiti di cui sopra, eviterà
di inserire in una terna il nominativo di un architetto che ha già
fatto parte nel periodo immediatamente precedente della stessa C.E..
2B
Coloro che attualmente fanno parte o hanno fatto parte di una Commissione
quali rappresentanti politici o tecnici non delegati dall'Ordine
non possono essere segnalati nella rosa per il Comune della cui
Commissione fanno parte o hanno fatto parte.
2C
I dipendenti di una Amministrazione Comunale o i professionisti
che abbiano rapporti continuativi per la redazione degli strumenti
urbanistici con una A.C. non potranno far parte della rosa di nominativi
da inviare alla stessa Amministrazione.
3
- Situazione contabile
Potranno
essere ternati solo quegli iscritti che sono in regola con la situazione
contabile nei confronti dell'Ordine.
Norme
che regolano la presenza dell'architetto nella commissione edilizia
(deliberate dal Consiglio dell'Ordine il 24/06/99)
Art.
1 Premessa
L'Architetto
comunque inserito in una Commissione Edilizia con funzioni consultive,
offre il proprio contributo culturale e professionale esprimendo
il proprio parere in ordine alle questioni poste dalla Pubblica
Amministrazione, cui resta la responsabilità decisionale.
Art.
2 - Obblighi
L'Architetto
inserito nella Commissione Edilizia è soggetto ai seguenti
obblighi:
a)svolgere
il proprio mandato con scienza, coscienza, diligenza, correttezza,
in ossequio ai principi e doveri della deontologia professionale,
improntando il proprio operato al massimo impegno civile teso alla
salvaguardia degli interessi della comunità;
b)non
sottostare a qualsiasi forma di pressione;
c)mantenere
un costante rapporto con l'Ordine, e comunicare tempestivamente
il proprio inserimento nella Commissione Edilizia. E' tenuto inoltre
a partecipare alle riunioni indette dall'Ordine per gli opportuni
scambi di informazioni;
d)accettare
l'incarico solo nella piena disponibilità del tempo necessario
per il suo espletamento in seno alla Commissione.
Art.
3 - Criteri di comportamento
L'Architetto
inserito nella Commissione Edilizia deve inoltre attenersi ai seguenti
criteri di comportamento che sono ritenuti necessari all'efficace
assolvimento del compito a cui è richiamato:
a)accertare
l'esistenza di strumenti urbanistici e regolamenti vigenti e quindi
esaminare gli stessi per essere in grado di conoscere principi e
criteri normativi, sia per l'applicazione che per, eventualmente,
proporne modifiche migliorative;
b)richiedere
che le pratiche inerenti di importanza siano presentate in Commissione
Edilizia da un componente della Commissione Edilizia stessa, che
deve avere avuto in precedenza la possibilità di esaminarle
così da poterle esporre agli altri membri, per una efficace
discussione e definizione;
c)richiedere
che gli elaborati grafici dei progetti siano dettagliati e resi
in scale grafiche adeguate;
d)richiedere,
quando necessario, di effettuare opportuni sopralluoghi per acquisire
tutti gli elementi di valutazione degli interventi proposti;
e)effettuare
un rigoroso controllo sui limiti di competenza dei progettisti e
segnalare immediatamente per iscritto gli eventuali casi controversi
all'Ordine degli Architetti verbalizzando in Commissione;
f)segnalare
all'Ordine per iscritto eventuali infrazioni alle Norme Deontologiche.
Art
4 - Durata del mandato
L'Architetto
nominato quale componente di terne inviate dall'Ordine, rimane in
carica per la durata del mandato previsto dal Regolamento Edilizio
Comunale vigente al momento della nomina.
Art
5 - Inammissibilità
Non
possono essere nominati o accettare la nomina coloro che abbiano
rapporti di collaborazione continuativa con l'Amministrazione.
Art.
6 - Validità delle terne segnalate dall'Ordine
L'Ordine
segnala su richiesta dell'Amministrazione interessata una terna
per ciascun nominativo richiesto entro 30 giorni. Dopo 60 giorni
dalla data di comunicazione della terna all'Amministrazione, qualora
questa non abbia provveduto a comunicare all'Ordine il nominativo
del commissario designato, l'Ordine richiede per iscritto spiegazioni
circa la mancata designazione, specificando inoltre che trascorsi
30 giorni le terne dovranno considerarsi decadute.
Art.
7 - Formazione delle terne
La
terna sarà formata utilizzando gli elementi conoscitivi che
saranno disponibili attraverso le iniziative del Consiglio dell'Ordine.
Il Consiglio dell'Ordine delibera quindi la terna di nominativi
e provvede a trasmetterla alla Pubblica Amministrazione richiedente.
Art.
8- Incompatibilità
Non
possono essere ternati gli architetti:
a)
che siano stati oggetto, nel corso degli anni precedenti la data
di designazione, di provvedimento disciplinare grave (censura o
sospensione), da parte del Consiglio dell'Ordine;
b)
che siano dipendenti dell' Amministrazione richiedente anche se
non esplicano il loro lavoro come architetto;
c)
che non abbiano, senza giustificati e gravi motivi espletato il
mandato conferito loro in precedenza (tale esclusione ha durata
per il triennio successivo alla constatazione della inadempienza
da parte del Consiglio dell'Ordine) o che abbiano rifiutato senza
giustificazione ritenuta valida una designazione precedente;
Art.
9 - Obbligo di presenza
L'Architetto
che preventivamente non abbia dichiarato la propria indisponibilità
a partecipare alle Commissioni Edilizie e che sia stato nominato
su segnalazione dell'Ordine è tenuto ad espletare il proprio
mandato fino alla naturale scadenza prevista dal Regolamento Edilizio
Comunale, salvo dimissioni motivate o casi di forza maggiore.
Art.
10 - Dimissioni
Il
commissario che, in qualsiasi momento del proprio mandato ritenga
per validi motivi personali, di dimettersi dall'incarico, è
tenuto in termini solleciti a darne comunicazione al Consiglio dell'Ordine,
oltrechè all'Amministrazione affinchè si possa provvedere
con la massima sollecitudine alla scelta di una nuova terna da comunicare
all'Amministrazione in questione.
Art.
11 - Norme transitorie
Le
presenti norme vengono inviate a tutti i Comuni del territorio di
competenza dell'Ordine.
Efficacia
delle norme
Le
presenti norme vengono depositate presso tutte le Cancellerie della
Provincia e pubblicate a cura del .Consiglio. Le stesse hanno comunque
efficacia dalla data di approvazione del Consiglio.
Tutti gli architetti iscritti all'Albo, indipendentemente dalle
modalità di formazione delle Commissioni Edilizie seguite
dal Comune interessato e fatte salve le nomine conseguenti a cariche
elettive (Consigliere Comunale), sono tenuti a rispettare le presenti
norme.
Le presenti norme costituiscono le modalità di comportamento
degli eletti all'interno delle Commissioni Edilizie; il mancato
rispetto comporterà la esclusione dalle terne successive.
Norme
che regolano la presenza dell'architetto nella Commissione Edilizia
(deliberate
dal Consiglio dell'Ordine il 24/06/99)
Art.
1 - Premessa
L'Architetto
comunque inserito in una Commissione Edilizia con funzioni consultive,
offre il proprio contributo culturale e professionale esprimendo
il proprio parere in ordine alle questioni poste dalla Pubblica
Amministrazione, cui resta la responsabilità decisionale.
Art.
2 - Obblighi
L'Architetto
inserito nella Commissione Edilizia è soggetto ai seguenti
obblighi: svolgere il proprio mandato con scienza, coscienza, diligenza,
correttezza, in ossequio ai principi e doveri della deontologia
professionale, improntando il proprio operato al massimo impegno
civile teso alla salvaguardia degli interessi della comunità;
non sottostare a qualsiasi forma di pressione;
mantenere un costante rapporto con l'Ordine, e comunicare tempestivamente
il proprio inserimento nella Commissione Edilizia. E' tenuto inoltre
a partecipare alle riunioni indette dall'Ordine per gli opportuni
scambi di informazioni; accettare l'incarico solo nella piena disponibilità
del tempo necessario per il suo espletamento in seno alla Commissione.
Art.
3 - Criteri di comportamento
L'Architetto
inserito nella Commissione Edilizia deve inoltre attenersi ai seguenti
criteri di comportamento che sono ritenuti necessari all'efficace
assolvimento del compito a cui é richiamato:
accertare l'esistenza di strumenti urbanistici e regolamenti vigenti
e quindi esaminare gli stessi per essere in grado di conoscere principi
e criteri normativi, sia per l'applicazione che per, eventualmente,
proporne modifiche migliorative;
richiedere che le pratiche inerenti di importanza siano presentate
in Commissione Edilizia da un componente della Commissione Edilizia
stessa, che deve avere avuto in precedenza la possibilità
di esaminarle così da poterle esporre agli altri membri,
per una efficace discussione e definizione;
richiedere che gli elaborati grafici dei progetti siano dettagliati
e resi in scale grafiche adeguate;
richiedere, quando necessario, di effettuare opportuni sopralluoghi
per acquisire tutti gli elementi di valutazione degli interventi
proposti;
effettuare un, rigoroso controllo sui limiti di competenza dei progettisti
e segnalare immediatamente per iscritto gli eventuali casi controversi
all'Ordine degli Architetti verbalizzando in Commissione;
segnalare all'Ordine per iscritto eventuali infrazioni alle Norme
Deontologiche.
Art.
4 - Durata del mandato
L'architetto
nominato quale componente di terne inviate dall'Ordine, rimane in
carica per la durata del mandato previsto dal Regolamento Edilizio
Comunale vigente al momento della nomina. Per le Commissioni Edilizie
che svolgano abitualmente, più di una seduta mensile (da
quindici nell'arco annuale) l'Architetto rimette la sua nomina alla
scadenza del Consiglio dell'Ordine che l'ha indicato come componente
della terna. Nell'ambito del Mandato Amministrativo (5 anni) in
questo caso è opportuno che avvenga almeno una rotazione.
Art.
5 - Inammissibilità
Non
possono essere nominati o accettare la nomina i componenti che sono
membri dimissionari o con mandato uscente, e coloro che abbiano
rapporti di collaborazione continuativa con l'Amministrazione. I
Componenti della Commissione Edilizia non possono, per la durata
del mandato, assumere incarichi dall'Amministrazione della cui Commissione
fanno parte
Art.
6 - Validità delle terne segnalate dall'Ordine
L'Ordine
segnala su richiesta dell'Amministrazione interessata una terna
per ciascun nominativo
richiesto
entro 30 giorni. Dopo 60 giorni dalla data di comunicazione della
terna all'Amministrazione, qualora questa non abbia provveduto a
comunicare all'Ordine il nominativo del commissario designato, l'Ordine
richiede per iscritto spiegazioni circa la mancata designazione,
specificando inoltre che trascorsi 30 giorni le terne dovranno considerarsi
decadute.
Art.
7- Formazione delle terne
La
terna sarà formata utilizzando gli elementi conoscitivi che
saranno disponibili attraverso le iniziative del Consiglio dell'Ordine.
Il Consiglio dell'Ordine delibera quindi la terna di nominativi
e provvede a trasmetterla alla Pubblica Amministrazione richiedente.
Art.
8 - Incompatibilità
Non
possono essere ternati gli architetti:
che siano stati oggetto, nel corso degli anni precedenti la data
di designazione, di provvedimento disciplinare grave (censura o
sospensione), da parte del Consiglio dell'Ordine;
che siano dipendenti dell'Amministrazione richiedente anche se non
esplicano il loro lavoro come architetto;
che non abbiano, senza giustificati e gravi motivi, espletato il
mandato conferito loro in precedenza (tale esclusione ha durata
per il triennio successivo alla constatazione della inadempienza
da parte del Consiglio dell'Ordine) o che abbiano rifiutato senza
giustificazione ritenuta valida una designazione precedente.
Art.
9 - Obbligo di presenza
L'Architetto
che preventivamente non abbia dichiarato la propria indisponibilità
a partecipare alle Commissioni Edilizie e che sia stato nominato
su segnalazione dell'Ordine è tenuto ad espletare il proprio
mandato fino alla naturale scadenza prevista dal Regolamento Edilizio
Comunale, salvo dimissioni motivate o casi di forza maggiore o quanto
prescritto all'art. 4 comma 2.
Art.
10 - Dimissioni
L'
architetto che, in qualsiasi momento del proprio mandato ritenga
per validi motivi personali, di dimettersi dall'incarico, è
tenuto in termini solleciti a darne comunicazione al Consiglio dell'Ordine,
oltrechè all'Amministrazione affinchè si possa provvedere
con la massima sollecitudine alla scelta di una nuova terna da comunicare
all'Amministrazione in questione.
Art.
11 - Norme transitorie
Le
presenti norme vengono inviate a tutti i Comuni del territorio di
competenza dell'Ordine.
Efficacia
delle norme
Le
presenti norme sono consegnate a tutti gli Iscritti all'Albo degli
Architetti. Tutti gli Architetti iscritti all'Albo, indipendentemente
dalle modalità di formazione delle Commissioni Edilizie seguite
dal Comune interessato e fatte salve le nomine conseguenti a cariche
elettive (Consigliere Comunale), sono tenuti a rispettare le presenti
norme.Le presenti norme costituiscono le modalità di comportamento
degli eletti all'interno delle Commissioni Edilizie; il mancato
rispetto comporterà la esclusione dalle terne successive
e qualora si riscontrino estremi di non osservanza delle Norme di
Deontologia, possono dar adito a provvedimento disciplinare.
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