NORME PER L' ESERCIZIO

E L' ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE

CAPITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Nell'esercizio della professione, l'architetto deve uniformare il proprio comportamento ai principi deontologici di tutela della dignità e del decoro della professione e dell'Ordine.

Art. 2 - Le presenti norme valgono in qualunque forma venga esercitata la professione sia libera che dipendente, pubblica o privata.

Art. 3 - L'architetto esercita la professione in conformità alle leggi vigenti ed opera nel rispetto dell'interesse generale della società che riconosce prevalente su quelli del committente e personale.

Art. 4 - Il comportamento professionale dell'architetto deve basarsi sull'assunzione di responsabilità dei propri atti, sull'autonomia culturale, sull'indipendenza del giudizio, sulla preparazione tecnica e professionale, sull'adempimento degli impegni assunti e sul rispetto del segreto professionale.

Art. 5 - L'architetto svolge le sue prestazioni professionali solo quando non sussistano condizioni di incompatibilità e quando il proprio interesse o quello del committente non siano in contrasto con i suoi doveri professionali.

Art. 6 - L'architetto nel promuovere la sua attività professionale deve attribuirsi solo capacità o titoli pertinenti alla professione o riconosciuti dalla legge senza qualificarsi in modo equivoco, esercitare pressioni, o vantare influenze di qualsiasi tipo.

Art. 7 - L'architetto sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia personalmente svolto o diretto; non sottoscrive prestazioni, in forma paritaria, con persone fisiche o giuridiche che per norme vigenti non possono svolgerle. Nel sottoscrivere e svolgere prestazioni professionali in forma collegiale o interdisciplinare deve assicurarsi che siano sempre esplicitate le singole competenze e responsabilità.

Art. 8 - Per l'architetto qualsiasi forma di libera e leale competizione si basa esclusivamente sulla qualità del suo lavoro nel rispetto dei diritti dei colleghi.

Art. 9 - Il rapporto con il committente è di natura fiduciaria e deve essere improntato alla lealtà, correttezza e chiarezza. L'incarico professionale si configura come contratto di prestazione di opera intellettuale.

Art.10 - Il rapporto con i colleghi deve essere improntato a correttezza, lealtà e chiarezza

CAPITOLO II
NORME RELATIVE ALLE MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE Dl ARCHITETTO

Art.11 - L'architetto esercita la sua professione sia in qualità di libero professionista (singolo o associato), sia in qualità di dipendente che di funzionario pubblico. Qualunque sia il suo stato professionale, l'architetto deve disporre dell'indipendenza necessaria, che gli permetta di esercitare la professione in conformità all'interesse generale e alle regole deontologiche, e di assumersi così la responsabilità delle proprie azioni. Egli informa immediatamente l'Ordine di ogni modifica che intervenga nel suo stato professionale.

Art.12 - L'architetto che voglia esercitare la professione in forma diversa da quella singola, deve accertarsi che gli altri componenti non si trovino in condizioni di incompatibilità, che i patti consociativi non siano in contrasto con le leggi che regolano la professione e con le presenti norme deontologiche e siano depositati presso l'Ordine di appartenenza.

Art.13 - L'architetto dipendente o pubblico funzionario, cui sia consentito per legge o per contratto svolgere in via eccezionale atti di libera professione, fatte salve le specifiche condizioni di incompatibilità fissate dalle vigenti norme, deve preventivamente inviare a mezzo di raccomandata al proprio Ordine copia della necessaria autorizzazione ottenuta per ogni singolo incarico.

CAPITOLO lll
RAPPORTI CON I COMMITTENTI

Art.14 - L'architetto nell'accettazione dell'incarico deve definire preventivamente ed esplicitamente con il committente, nel rispetto delle leggi vigenti e delle presenti norme, i contenuti e i termini della propria prestazione professionale e i relativi compensi. L'architetto svolgerà il proprio mandato in conformità agli impegni assunti e redigerà la parcella nel rispetto delle tariffe vigenti, secondo i criteri concordati per la valutazione dell'onorario. L'architetto deve rapportare alle sue effettive possibilità d'intervento ed ai mezzi di cui può disporre la quantità e la qualità degli incarichi e deve rifiutare quelli che non può espletare con sufficiente cura e specifica competenza.

Art.15 - L'architetto è tenuto a comunicare al committente ogni variazione di condizioni che possano modificare le originarie pattuizioni dell'incarico.

Art.16 - La rinuncia totale o parziale del compenso è ammissibile solo in casi eccezionali e per comprovate ragioni atte a giustificarla, dandone tempestiva comunicazione all'Ordine.

Art.17- L'architetto deve evitare ogni forma di accaparramento della clientela mediante espedienti di qualsiasi tipo contrari alla dignità professionale.

Art.18 - L'architetto non deve subire passivamente la volontà del committente quando questa contrasti con la sua autonomia e con il suo prestigio.

Art.19 - L'architetto assolve, personalmente, nell'ambito della propria organizzazione, l'incarico conferitogli. Durante lo svolgimento può farsi rappresentare e coadiuvare da persona competente e gradita al committente, comunque sempre sotto la propria responsabilità e direzione e nei casi in cui ciò sia compatibile con la natura dell'incarico.

Art.20 - La collaborazione con altro professionista, indicato dal committente durante lo svolgimento dell'incarico, è subordinata al reciproco gradimento e può essere rifiutata.

Art.21- L'architetto non può, senza l'esplicito assenso del committente, essere compartecipe nelle Imprese costruttrici o nelle Ditte fornitrici dell'opera progettata o diretta per conto del committente. Nel caso abbia ideato o brevettato procedimenti costruttivi, materiali, componenti ed arredi proposti per lavori da lui progettati o diretti, è tenuto ad informarne il committente.

Art.22 - L'architetto, nello svolgere la propria attività, non deve accettare o sollecitare premi o compensi da terzi interessati, al fine di percepire illeciti guadagni.

Art.23 - Qualora il professionista intenda recedere dall'incarico a prestazione non ultimata, potrà farlo a condizione di prendere provvedimenti idonei a non danneggiare né il committente, né i colleghi in caso di incarico di gruppo, né i colleghi che lo sostituiranno e dovrà darne comunicazione al proprio Ordine.

Art.24 - L'architetto proposto quale consulente tecnico, anche in vertenze stragiudiziali, dovrà astenersi dall'assumere il relativo incarico nel caso in cui si sia già pronunciato in precedenza.

Art.25 - L'architetto, se richiesto come consulente dall'Autorità giudiziaria o dalle parti di dare un proprio parere formale sulla congruità di parcelle professionali è tenuto ad assumere presso l'Ordine di competenza informazioni sui criteri seguiti

Art.26 - L'architetto, nell'espletamento delle varie fasi progettuali, è tenuto a produrre tutti gli elaborati necessari e sufficienti per la definizione o realizzazione dell'opera nei limiti di quanto stabilito dall'incarico. La carenza, l'imprecisione o l'indeterminatezza degli elaborati, anche se non contestate dal committente, costituiscono motivo di inadempienza deontologica.

CAPITOLO IV
RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI

Art.27 - L'architetto cui sia demandata qualsiasi forma di autorità, sia per appartenenza ad Amministrazioni ed organismi pubblici di qualunque tipo e/o Commissioni presso Enti pubblici, sia per incarico degli stessi, non può avvalersi direttamente o per interposta persona, dei poteri o del prestigio inerenti alla carica pubblica o all'ufficio pubblico esercitato per trarne un vantaggio professionale per sé o per gli altri.

Art.28 - L'architetto non deve mai assumere incarichi in condizioni di incompatibilità ai sensi delle leggi vigenti e delle presenti norme.

Art.29 - L'architetto che esegue per incarico di Pubbliche Amministrazioni strumenti urbanistici e loro varianti deve astenersi dal momento dell'incarico e fino alla loro approvazione definitiva dall'assumere incarichi privati di progettazione nell'area oggetto dello strumento urbanistico. Tale norma estesa anche a quei professionisti che abbiano collaborato alla stesura del piano o che con il primo abbiano rapporti di collaborazione in atto.

Art.30 - L'architetto che svolge l'incarico di consulenza per un'Amministrazione Pubblica in forma occasionale o continuativa, non può assumere incarichi professionali privati e pubblici aventi oggetto attinente la consulenza. Tale divieto è esteso anche quei professionisti che con il primo abbiano rapporti di collaborazione in atto.

Art.31 - Nell'esercizio professionale l'architetto non potrà abbinare la propria firma come architetto incaricato di svolgere mansioni professionali, anche parziali, a quelle di altri professionisti o persone, non autorizzate dalla legge, ad assumere identiche mansioni o responsabilità.

Art.32- E' competenza del Consiglio dell'Ordine dirimere i casi dubbi in merito all'applicazione delle norme del presente capitolo.

CAPITOLO V
RAPPORTI CON I COLLEGHI

Art.33 - I rapporti di collaborazione tra colleghi dovranno essere preventivamente concordati in modo che risulti, anche pubblicamente, il preciso apporto professionale di ciascuno e dovranno essere improntati alla massima lealtà, correttezza e chiarezza.

Art.34 - L'architetto deve evitare ogni forma di scorretta concorrenza nei riguardi di altri colleghi e non può partecipare a competizioni basate unicamente su parametri economici relativi ai compensi stabiliti dalla Tariffa professionale vigente.

Art.35 - La pubblicità a carattere spiccatamente commerciale è contraria alla dignità e all'etica professionale ed è lesiva dell'immagine della categoria. Tuttavia la pubblica diffusione delle opere e dei progetti costituisce atto lecito di divulgazione culturale a condizione che non assuma forme concorrenziali.L'architetto può proporre, descrivendoli, i suoi servizi professionali, ossia emettere messaggi illustranti l'attività svolta e le competenze possedute, sotto qualunque forma di comunicazione, entro i limiti delle condizioni generali imposte dalla legge e dalle seguenti disposizioni specifiche:
a. il messaggio o comunicazione deve essere solo di carattere informativo e non persuasivo, inoltre non deve contenere riferimenti al costo dell'opera o servizio, se non mediante l'espressione "onorario secondo la Tariffa professionale di legge vigente";
b. non devono essere espressi, o comunque risultare percepibili, paragoni e confronti con altri professionisti, anche di diverse categorie;
c. l'eventuale citazione dei committenti o la loro identificabilità deve essere autorizzata preventivamente dagli stessi;
d. l'architetto è implicitamente garante del rispetto della presente norma.


Art.36 -L'architetto non deve compiere atti tendenti alla sostituzione di colleghi che stiano per avere od abbiano ricevuto incarichi professionali.

Art.37 - L'architetto chiamato ad assumere un incarico già affidato ad altro collega, deve preventivamente informare, per iscritto, il collega stesso, accertarsi del contenuto del precedente incarico e che esso sia stato formalmente revocato. Prima dell'accettazione dovrà altresì verificare le prestazioni già svolte al fine di salvaguardare i compensi maturati. Sono fatti salvi i diritti d'autore.

Art.38 - L'architetto deve astenersi da apprezzamenti denigratori nei confronti di un collega, ed in particolare quando ne prosegue l'opera iniziata ed interrotta. Dovrà astenersi, altresì, da qualsiasi giudizio inerente gli onorari maturati dal collega sostituito.

Art.39 - Nel caso di un'opera progettata o di una prestazione professionale svolta in associazione, anche temporanea con altri soggetti, l'architetto nel citarla deve indicarne sempre i nominativi e gli specifici apporti. Tale forma di lealtà e correttezza deve essere estesa e pretesa anche nei confronti degli altri colleghi che esercitino le professioni intellettuali ed in particolar modo di quelle che hanno connessioni con la professione di architetto.

Art.40 - L'architetto deve qualificarsi in modo tale che sia evitato ogni possibile equivoco, precisando nella carta intestata, nella targa di studio, nell'elenco telefonico, nelle guide specializzate, nei timbri nelle dizioni apposte sugli elaborati e in ogni altra indicazione, soltanto i titoli che gli competono e la forma in cui svolge la professione. Non è permesso abbinare il titolo di dottore architetto a quello di professore se non specificando l'esatto valore di quest'ultimo titolo (professore di scuola media; professore incaricato presso l'Università; professore libero docente; professore ordinario; professore emerito; ecc.). Non è altresì permesso indicare l'attività professionale sotto dizioni generiche se non seguite dalla indicazione dei componenti lo studio, con relative precise qualifiche professionali.

Art.41 - L'architetto, quando sia collaudatore di un'opera, non può accettare nessun altro tipo di incarico per la stessa opera.

CAPITOLO VI
RAPPORTI CON L'ORDINE PROFESSIONALE

Art.42 - L'architetto è tenuto ad osservare le deliberazioni assunte dal Consiglio dell'Ordine nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

Art.43 -L'appartenenza all'Ordine comporta per l'architetto il dovere di collaborare col Consiglio dell'Ordine per il pieno rispetto delle norme deontologiche.

Art.44- L'architetto ha l'obbligo di fornire i chiarimenti e le documentazioni che gli venissero richiesti dall'Ordine e di comunicare lo stato della sua condizione di esercizio professionale.

Art.45 - L'architetto che abbia motivate riserve sul comportamento professionale di un collega, deve informare per iscritto il Presidente dell'Ordine.

Art.46 - L'architetto che ha accettato mandati o collaborazioni per conto del Consiglio dell'Ordine, deve adempiere a tutti gli obblighi conseguenti.

Art.47 - L'architetto che non partecipa senza motivazione alle votazioni elettive previste dalle leggi, viene meno ad un preciso dovere deontologico.

Art.48 - L'architetto che si trovi in condizioni di incompatibilità per l'esercizio della libera professione, cui sia concesso di svolgere atti di libera professione, deve preventivamente inviare a mezzo raccomandata la copia della autorizzazione al proprio Ordine. Quest'ultimo nel caso in cui la prestazione venga svolta al di fuori del proprio territorio darà comunicazione all'Ordine territorialmente competente.

Art.49 - L'architetto che sia a qualunque titolo componente di qualsivoglia commissione presso Enti pubblici è tenuto al rigoroso rispetto dei seguenti doveri: -informa tempestivamente il Consiglio dell'Ordine dell'avvenuta nomina od elezione;
-dà comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli incarichi professionali in atto nell'ambito di pertinenza della commissione;
-dà sempre comunicazione al Consiglio dell'Ordine, specifica e preventiva all'accettazione, degli incarichi pubblici o privati che dovesse assumere nella sfera di pertinenza con il pubblico mandato od incarico quando ritenga che non sussistano incompatibilità;
-si attiene alle disposizioni ed indirizzi che il Consiglio dell'Ordine dovesse impartire nell'interesse o a tutela della dignità della categoria;
-non dovrà accettare di essere confermato nello stesso incarico per una seconda volta consecutiva sempre che non sia tenuto ad accettare la riconferma in considerazione della propria qualifica di Amministratore pubblico. Ai fini del divieto di cui al precedente comma sono equiparati all'architetto membro della Commissione anche gli architetti che siano con questo associati.

Art.50 - L'architetto che intende partecipare ad un concorso deve preventivamente assicurarsi che il relativo bando sia stato approvato dall'Ordine professionale o dal CNA. L'architetto che per diretto incarico dell'ente banditore ha predisposto la stesura del bando ed ha contribuito alla definizione del tema del concorso non può parteciparvi. La partecipazione ad un concorso, in qualità di concorrente o membro in giuria, per il quale sia stata emanata diffida dall'Ordine di appartenenza o dal CNA non è consentita.

Art.51 - L'architetto non può essere componente di una Commissione giudicatrice di un concorso al quale partecipino, come concorrenti, altri professionisti che con lui abbiano rapporti di parentela o di collaborazione professionale in atto anche se informali.

Art.52 - L'architetto nominato quale membro di Commissione giudicatrice di un concorso:
a) esprime un giudizio di merito sugli elaborati del concorso dopo aver verificato che siano state osservate le norme del bando da parte dei concorrenti e da parte della commissione giudicatrice;

b) segnala al proprio Consiglio dell'Ordine e al CNA le eventuali infrazioni ed ogni atto lesivo alla categoria compiute da architetti, siano essi concorrenti o componenti la giuria o da altri membri della giuria;

c) rifiuta incarichi, da parte di terzi o dallo stesso Ente presso il quale la Commissione giudicatrice è costituita, che gli derivino dalla sua veste di Commissario. Dovrà altresì astenersi dall'indicare, anche se sollecitato, nominativi di colleghi per l'affidamento di incarichi comunque connessi con il tema dei lavoro per quale la Commissione è stata costituita;

d) nel caso in cui per qualsiasi motivo il concorso abbia avuto alcun esito, deve rifiutare qualunque incarico inerente l'oggetto di detto concorso.

Art.53 - Fatto salvo quanto disposto dalla legge componenti del Consiglio o delle Commissione dell'Ordine nonché gli architetti nominati in rappresentanza del Consiglio stesso, sono tenuti alla riservatezza su ogni argomento o circostanza inerente la carica o il mandato ricevuto.

CAPITOLO VII
SANZIONI

Art.54 - La vigilanza del rispetto delle vigenti norme deontologiche e l'applicazione scrupolosa e tempestiva di quanto in esse previsto costituisce obbligo inderogabile per i componenti del Consiglio dell'Ordine.

Art.55 - Le sanzioni previste per le violazioni alle senti norme sono:
l'avvertimento, la censura, la sospensione e la cancellazione ai sensi dell'art.45 del R.D. 23.10.1925 n.2537.
Sono fatte salve, comunque, le sanzioni disposte dalle leggi dello Stato.

Art.56 - Ogni infrazione relativa ad incompatibilità concorrenza sleale, partecipazione a concorsi diffidati, mancato rispetto dei principi generali di cui Cap.I, e comunque in grado di arrecare danno materiale o morale a terzi, comporta la sanzione sospensione fino a tre mesi.

Art.57 - Le violazioni non previste all'articolo precedente comportano la sanzione dell'avvertimento o della censura.

Art. 58- Nei casi di recidività relativi ad infrazioni previste ai precedenti articoli sono comminabili sanzioni corrispondenti alla categoria di infrazione immediatamente superiore, e comunque, nei della sospensione di mesi sei .

Art.59 - La sospensione per un periodo superi sei mesi e la cancellazione saranno disposte nei casi previsti dalle Leggi e nei casi di recidività, o di perdita dei diritti necessari per l'iscrizione all'albo.

CAPITOLO Vlll
DISPOSIZIONI FINALI

Art.60 - Le presenti norme integrano e completano le orme legislative e regolamentari che disciplinano la professione di architetto. La loro inosservanza costituisce infrazione disciplinare ed attiva la funzione di Magistratura dell'Ordine professionale a tutela del valore e della dignità della professione.

Art.61 - Le presenti norme sono comuni a tutti gli architetti, italiani e stranieri autorizzati ad esercitare la professione in Italia, i quali devono rispettarle e farle rispettare. In conformità a quanto previsto dall'art.42 del R.D.23 ottobre 1925 n. 2537 i singoli Ordini professionali possono integrare, acquisito il parere favorevole del C.N.A., con un proprio regolamento, le presenti norme.

Art.62 - Le presenti norme sostituiscono quelle attualmente in vigore, vengono pubblicate sull'organo ufficiale della categoria "L'Architetto" e sono depositate presso il Ministero di Grazia e Giustizia, il Consiglio Nazionale degli Architetti, gli Ordini provinciali, gli Uffici Giudiziari e Amministrativi interessati della Repubblica Italiana. Esse entrano in vigore dal 1° gennaio 1994.

Regolamento formazione terne commissioni comunali
(deliberate dal Consiglio dell'Ordine il 24/06/99)

Il Consiglio dell'Ordine in materia di formulazione d rose di nominativi da inviare ai Comuni richiedenti per la nomina di un rappresentante della categoria degli Architetti in seno a Commissioni Edilizie od Urbanistiche segue i seguenti criteri:

1- Opzioni individuali
Fanno parte prioritariamente della rosa di nominativi formulata dall'Ordine coloro che hanno manifestato la propria disponibilità attraverso la apposita scheda questionario inviata dall'Ordine, e partecipino all'attività dell'Ordine. Per i Comuni di maggior importanza e dimensione il Consiglio dell'Ordine si riserva la possibilità di inserire i componenti del Consiglio stesso.

2 - Rotazione

2A Coloro che fanno parte di Commissioni quali rappresentanti dell'Ordine sono esclusi dalla possibilità di essere segnalati per altri Comuni per tutta la durata del mandato.Questa regola generale potrà essere derogata unicamente in quei casi in cui, a causa delle opzioni individuali espresse non sia possibile al Consiglio dell'Ordine formulare terne per una determinata realtà territoriale. Il Consiglio dell'Ordine, sempre nei limiti di cui sopra, eviterà di inserire in una terna il nominativo di un architetto che ha già fatto parte nel periodo immediatamente precedente della stessa C.E..

2B Coloro che attualmente fanno parte o hanno fatto parte di una Commissione quali rappresentanti politici o tecnici non delegati dall'Ordine non possono essere segnalati nella rosa per il Comune della cui Commissione fanno parte o hanno fatto parte.

2C I dipendenti di una Amministrazione Comunale o i professionisti che abbiano rapporti continuativi per la redazione degli strumenti urbanistici con una A.C. non potranno far parte della rosa di nominativi da inviare alla stessa Amministrazione.

3 - Situazione contabile

Potranno essere ternati solo quegli iscritti che sono in regola con la situazione contabile nei confronti dell'Ordine.

Norme che regolano la presenza dell'architetto nella commissione edilizia
(deliberate dal Consiglio dell'Ordine il 24/06/99)

Art. 1 Premessa

L'Architetto comunque inserito in una Commissione Edilizia con funzioni consultive, offre il proprio contributo culturale e professionale esprimendo il proprio parere in ordine alle questioni poste dalla Pubblica Amministrazione, cui resta la responsabilità decisionale.

Art. 2 - Obblighi

L'Architetto inserito nella Commissione Edilizia è soggetto ai seguenti obblighi:

a)svolgere il proprio mandato con scienza, coscienza, diligenza, correttezza, in ossequio ai principi e doveri della deontologia professionale, improntando il proprio operato al massimo impegno civile teso alla salvaguardia degli interessi della comunità;

b)non sottostare a qualsiasi forma di pressione;

c)mantenere un costante rapporto con l'Ordine, e comunicare tempestivamente il proprio inserimento nella Commissione Edilizia. E' tenuto inoltre a partecipare alle riunioni indette dall'Ordine per gli opportuni scambi di informazioni;

d)accettare l'incarico solo nella piena disponibilità del tempo necessario per il suo espletamento in seno alla Commissione.

Art. 3 - Criteri di comportamento

L'Architetto inserito nella Commissione Edilizia deve inoltre attenersi ai seguenti criteri di comportamento che sono ritenuti necessari all'efficace assolvimento del compito a cui è richiamato:

a)accertare l'esistenza di strumenti urbanistici e regolamenti vigenti e quindi esaminare gli stessi per essere in grado di conoscere principi e criteri normativi, sia per l'applicazione che per, eventualmente, proporne modifiche migliorative;

b)richiedere che le pratiche inerenti di importanza siano presentate in Commissione Edilizia da un componente della Commissione Edilizia stessa, che deve avere avuto in precedenza la possibilità di esaminarle così da poterle esporre agli altri membri, per una efficace discussione e definizione;

c)richiedere che gli elaborati grafici dei progetti siano dettagliati e resi in scale grafiche adeguate;

d)richiedere, quando necessario, di effettuare opportuni sopralluoghi per acquisire tutti gli elementi di valutazione degli interventi proposti;

e)effettuare un rigoroso controllo sui limiti di competenza dei progettisti e segnalare immediatamente per iscritto gli eventuali casi controversi all'Ordine degli Architetti verbalizzando in Commissione;

f)segnalare all'Ordine per iscritto eventuali infrazioni alle Norme Deontologiche.

Art 4 - Durata del mandato

L'Architetto nominato quale componente di terne inviate dall'Ordine, rimane in carica per la durata del mandato previsto dal Regolamento Edilizio Comunale vigente al momento della nomina.

Art 5 - Inammissibilità

Non possono essere nominati o accettare la nomina coloro che abbiano rapporti di collaborazione continuativa con l'Amministrazione.

Art. 6 - Validità delle terne segnalate dall'Ordine

L'Ordine segnala su richiesta dell'Amministrazione interessata una terna per ciascun nominativo richiesto entro 30 giorni. Dopo 60 giorni dalla data di comunicazione della terna all'Amministrazione, qualora questa non abbia provveduto a comunicare all'Ordine il nominativo del commissario designato, l'Ordine richiede per iscritto spiegazioni circa la mancata designazione, specificando inoltre che trascorsi 30 giorni le terne dovranno considerarsi decadute.

Art. 7 - Formazione delle terne

La terna sarà formata utilizzando gli elementi conoscitivi che saranno disponibili attraverso le iniziative del Consiglio dell'Ordine. Il Consiglio dell'Ordine delibera quindi la terna di nominativi e provvede a trasmetterla alla Pubblica Amministrazione richiedente.

Art. 8- Incompatibilità

Non possono essere ternati gli architetti:

a) che siano stati oggetto, nel corso degli anni precedenti la data di designazione, di provvedimento disciplinare grave (censura o sospensione), da parte del Consiglio dell'Ordine;

b) che siano dipendenti dell' Amministrazione richiedente anche se non esplicano il loro lavoro come architetto;

c) che non abbiano, senza giustificati e gravi motivi espletato il mandato conferito loro in precedenza (tale esclusione ha durata per il triennio successivo alla constatazione della inadempienza da parte del Consiglio dell'Ordine) o che abbiano rifiutato senza giustificazione ritenuta valida una designazione precedente;

Art. 9 - Obbligo di presenza

L'Architetto che preventivamente non abbia dichiarato la propria indisponibilità a partecipare alle Commissioni Edilizie e che sia stato nominato su segnalazione dell'Ordine è tenuto ad espletare il proprio mandato fino alla naturale scadenza prevista dal Regolamento Edilizio Comunale, salvo dimissioni motivate o casi di forza maggiore.

Art. 10 - Dimissioni

Il commissario che, in qualsiasi momento del proprio mandato ritenga per validi motivi personali, di dimettersi dall'incarico, è tenuto in termini solleciti a darne comunicazione al Consiglio dell'Ordine, oltrechè all'Amministrazione affinchè si possa provvedere con la massima sollecitudine alla scelta di una nuova terna da comunicare all'Amministrazione in questione.

Art. 11 - Norme transitorie

Le presenti norme vengono inviate a tutti i Comuni del territorio di competenza dell'Ordine.

Efficacia delle norme

Le presenti norme vengono depositate presso tutte le Cancellerie della Provincia e pubblicate a cura del .Consiglio. Le stesse hanno comunque efficacia dalla data di approvazione del Consiglio.
Tutti gli architetti iscritti all'Albo, indipendentemente dalle modalità di formazione delle Commissioni Edilizie seguite dal Comune interessato e fatte salve le nomine conseguenti a cariche elettive (Consigliere Comunale), sono tenuti a rispettare le presenti norme.
Le presenti norme costituiscono le modalità di comportamento degli eletti all'interno delle Commissioni Edilizie; il mancato rispetto comporterà la esclusione dalle terne successive.

Norme che regolano la presenza dell'architetto nella Commissione Edilizia

(deliberate dal Consiglio dell'Ordine il 24/06/99)

Art. 1 - Premessa

L'Architetto comunque inserito in una Commissione Edilizia con funzioni consultive, offre il proprio contributo culturale e professionale esprimendo il proprio parere in ordine alle questioni poste dalla Pubblica Amministrazione, cui resta la responsabilità decisionale.

Art. 2 - Obblighi

L'Architetto inserito nella Commissione Edilizia è soggetto ai seguenti obblighi: svolgere il proprio mandato con scienza, coscienza, diligenza, correttezza, in ossequio ai principi e doveri della deontologia professionale, improntando il proprio operato al massimo impegno civile teso alla salvaguardia degli interessi della comunità;
non sottostare a qualsiasi forma di pressione;
mantenere un costante rapporto con l'Ordine, e comunicare tempestivamente il proprio inserimento nella Commissione Edilizia. E' tenuto inoltre a partecipare alle riunioni indette dall'Ordine per gli opportuni scambi di informazioni; accettare l'incarico solo nella piena disponibilità del tempo necessario per il suo espletamento in seno alla Commissione.

Art. 3 - Criteri di comportamento

L'Architetto inserito nella Commissione Edilizia deve inoltre attenersi ai seguenti criteri di comportamento che sono ritenuti necessari all'efficace assolvimento del compito a cui é richiamato:
accertare l'esistenza di strumenti urbanistici e regolamenti vigenti e quindi esaminare gli stessi per essere in grado di conoscere principi e criteri normativi, sia per l'applicazione che per, eventualmente, proporne modifiche migliorative;
richiedere che le pratiche inerenti di importanza siano presentate in Commissione Edilizia da un componente della Commissione Edilizia stessa, che deve avere avuto in precedenza la possibilità di esaminarle così da poterle esporre agli altri membri, per una efficace discussione e definizione;
richiedere che gli elaborati grafici dei progetti siano dettagliati e resi in scale grafiche adeguate;
richiedere, quando necessario, di effettuare opportuni sopralluoghi per acquisire tutti gli elementi di valutazione degli interventi proposti;
effettuare un, rigoroso controllo sui limiti di competenza dei progettisti e segnalare immediatamente per iscritto gli eventuali casi controversi all'Ordine degli Architetti verbalizzando in Commissione;
segnalare all'Ordine per iscritto eventuali infrazioni alle Norme Deontologiche.

Art. 4 - Durata del mandato

L'architetto nominato quale componente di terne inviate dall'Ordine, rimane in carica per la durata del mandato previsto dal Regolamento Edilizio Comunale vigente al momento della nomina. Per le Commissioni Edilizie che svolgano abitualmente, più di una seduta mensile (da quindici nell'arco annuale) l'Architetto rimette la sua nomina alla scadenza del Consiglio dell'Ordine che l'ha indicato come componente della terna. Nell'ambito del Mandato Amministrativo (5 anni) in questo caso è opportuno che avvenga almeno una rotazione.

Art. 5 - Inammissibilità

Non possono essere nominati o accettare la nomina i componenti che sono membri dimissionari o con mandato uscente, e coloro che abbiano rapporti di collaborazione continuativa con l'Amministrazione. I Componenti della Commissione Edilizia non possono, per la durata del mandato, assumere incarichi dall'Amministrazione della cui Commissione fanno parte

Art. 6 - Validità delle terne segnalate dall'Ordine

L'Ordine segnala su richiesta dell'Amministrazione interessata una terna per ciascun nominativo

richiesto entro 30 giorni. Dopo 60 giorni dalla data di comunicazione della terna all'Amministrazione, qualora questa non abbia provveduto a comunicare all'Ordine il nominativo del commissario designato, l'Ordine richiede per iscritto spiegazioni circa la mancata designazione, specificando inoltre che trascorsi 30 giorni le terne dovranno considerarsi decadute.

Art. 7- Formazione delle terne

La terna sarà formata utilizzando gli elementi conoscitivi che saranno disponibili attraverso le iniziative del Consiglio dell'Ordine. Il Consiglio dell'Ordine delibera quindi la terna di nominativi e provvede a trasmetterla alla Pubblica Amministrazione richiedente.

Art. 8 - Incompatibilità

Non possono essere ternati gli architetti:
che siano stati oggetto, nel corso degli anni precedenti la data di designazione, di provvedimento disciplinare grave (censura o sospensione), da parte del Consiglio dell'Ordine;
che siano dipendenti dell'Amministrazione richiedente anche se non esplicano il loro lavoro come architetto;
che non abbiano, senza giustificati e gravi motivi, espletato il mandato conferito loro in precedenza (tale esclusione ha durata per il triennio successivo alla constatazione della inadempienza da parte del Consiglio dell'Ordine) o che abbiano rifiutato senza giustificazione ritenuta valida una designazione precedente.

Art. 9 - Obbligo di presenza

L'Architetto che preventivamente non abbia dichiarato la propria indisponibilità a partecipare alle Commissioni Edilizie e che sia stato nominato su segnalazione dell'Ordine è tenuto ad espletare il proprio mandato fino alla naturale scadenza prevista dal Regolamento Edilizio Comunale, salvo dimissioni motivate o casi di forza maggiore o quanto prescritto all'art. 4 comma 2.

Art. 10 - Dimissioni

L' architetto che, in qualsiasi momento del proprio mandato ritenga per validi motivi personali, di dimettersi dall'incarico, è tenuto in termini solleciti a darne comunicazione al Consiglio dell'Ordine, oltrechè all'Amministrazione affinchè si possa provvedere con la massima sollecitudine alla scelta di una nuova terna da comunicare all'Amministrazione in questione.

Art. 11 - Norme transitorie

Le presenti norme vengono inviate a tutti i Comuni del territorio di competenza dell'Ordine.

Efficacia delle norme

Le presenti norme sono consegnate a tutti gli Iscritti all'Albo degli Architetti. Tutti gli Architetti iscritti all'Albo, indipendentemente dalle modalità di formazione delle Commissioni Edilizie seguite dal Comune interessato e fatte salve le nomine conseguenti a cariche elettive (Consigliere Comunale), sono tenuti a rispettare le presenti norme.Le presenti norme costituiscono le modalità di comportamento degli eletti all'interno delle Commissioni Edilizie; il mancato rispetto comporterà la esclusione dalle terne successive e qualora si riscontrino estremi di non osservanza delle Norme di Deontologia, possono dar adito a provvedimento disciplinare.